Inammissibile il ricorso sul dolo nel reato di occultamento contabile (Cass. pen. Sez. VII n. 2272 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di occultamento di scritture e documenti contabili di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 quando il giudice del merito abbia ritenuto inattendibili le circostanze esimenti prospettate dalla difesa con valutazione esente da vizi logici o giuridici. Analoga valutazione vale per il reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché la motivazione è adeguata e non omissiva ove richiami gli elementi desunti dalla sentenza di primo grado non oggetto di puntuale gravame in appello. Il dolo richiesto per la configurazione della fattispecie può essere accertato attraverso la complessiva ricostruzione fattuale della condotta contestata.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 12 marzo 2024, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2022, rideterminando la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione per l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a) dell’imputazione e confermando nel resto la condanna per i reati residui.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla statuizione di reità sul capo n. 3 dell’imputazione e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione per la mancata assoluzione quanto al capo n. 2. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione per la verifica della tenuta logica della pronuncia territoriale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte esamina congiuntamente le doglianze, entrambe incentrate sul preteso difetto di motivazione dell’elemento soggettivo dei reati contestati.
Quanto al primo motivo, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui i giudici del merito hanno ritenuto sussistente l’elemento soggettivo per il reato di occultamento di scritture e documenti contabili di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte territoriale ha valutato integrata la fattispecie, ritenendo inattendibili le plurime circostanze esimenti addotte dalla difesa, quali il denunciato furto della documentazione contabile e il lamentato attacco informatico al sito dal quale sarebbe stato ottenuto il duplicato, ritenendole prospettate ad arte per evitare una condanna.
La Cassazione ritiene tale apprezzamento esente da vizi logici o giuridici, poiché il giudice del merito ha argomentato in modo coerente sulle risultanze processuali.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente censura la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo per il reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. La doglianza è del pari manifestamente infondata: i giudici di appello, sulla scorta degli elementi desunti dalla sentenza di primo grado non oggetto di puntuale gravame in sede di appello, hanno confermato la pronuncia di penale responsabilità. La motivazione, lungi dall’essere omissiva, fornisce adeguate ragioni in ordine alla conferma della sentenza anche in relazione al reato in discussione.
Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e dell’assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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