Prescrizione e aggravanti ad effetto speciale: irrilevante il bilanciamento (Cass. pen. Sez. VII n. 2313 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato si deve tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche quando le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti. L’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente, infatti, che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. Ne consegue che il riconoscimento della recidiva contestata impedisce la dichiarazione di intervenuta prescrizione. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione degli elementi processuali a quella coerentemente effettuata dal giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui al capo b) dell’imputazione, riguardante la violazione dell’art. 23, commi 1 e 3, legge n. 110/1975, con la contestazione della recidiva semplice ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 04.07.2024, ha confermato la condanna di primo grado senza dichiarare la prescrizione.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione e al trattamento sanzionatorio. La questione centrale riguarda l’incidenza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale sul computo del termine prescrizionale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che ai fini della prescrizione occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove considerate sub valenti nel bilanciamento con le concorrenti attenuanti.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, richiamando Sez. IV n. 38618 del 05/10/2021. Correttamente, dunque, la Corte territoriale non ha dichiarato la prescrizione, stante l’avvenuto riconoscimento della contestata recidiva.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha confermato il trattamento sanzionatorio fissato dal primo giudice, ritenuto congruo e rispettoso dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tenuto conto che la pena base era stata fissata in misura di poco superiore al minimo edittale.
Il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione, ha in realtà suggerito una differente e inammissibile valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente operata dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso, secondo il principio di Corte cost. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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