Esigenze cautelari e decorso del tempo: ripristino della custodia in carcere (Cass. pen. Sez. I n. 2420 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non quando proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolva in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen.; essa fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. L’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può desumersi dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza delle prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare: il mero decorso del tempo ha valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/1998, con esclusione dell’aggravante e concessione delle attenuanti generiche. In accoglimento dell’istanza cautelare della difesa, aveva ritenuto fortemente attenuate le esigenze cautelari sottese alla custodia in carcere e aveva sostituito la misura con il divieto di dimora.
Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello cautelare del Pubblico Ministero, ha ritenuto che gli elementi valorizzati dal GUP non fossero idonei a mutare il quadro cautelare, trattandosi di elementi preesistenti all’ordinanza genetica, e ha disposto la custodia in carcere. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli elementi idonei a incidere sull’esigenza cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa generale sull’ammissibilità del ricorso cautelare: esso è esperibile soltanto per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non quando proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze di merito. Richiama, sul punto, Sez. 4 n. 18795 del 2017 e Sez. 2 n. 31553 del 2017.
Applicando tale criterio, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e non manifestamente illogico né contraddittorio. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi posti dal GUP a fondamento della sostituzione della misura non contenessero requisiti di novità: né l’incensuratezza né le ammissioni di responsabilità, in quanto preesistenti all’ordinanza genetica e già valutati da quest’ultima.
Parimenti inidoneo a fondare un affievolimento delle esigenze cautelari è stato ritenuto il mero decorso del tempo trascorso in esecuzione della misura. Sul punto la Corte richiama il consolidato principio per cui l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può desumersi dal solo decorso del tempo o dall’osservanza delle prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica (Sez. 3 n. 43113 del 2015).
La valutazione tiene conto anche della natura e gravità dei delitti contestati e delle presunzioni relative di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ribadisce che tale presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen., e fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo; nella materia cautelare il decorso del tempo ha valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali (Sez. 2 n. 6592 del 2022).
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali. Conseguendo al rigetto il ripristino di una misura cautelare, la Corte dispone la trasmissione di un estratto del provvedimento al pubblico ministero per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 28 disp. reg. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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