Misure alternative: la collaborazione recente non basta per il ravvedimento (Cass. pen. Sez. I n. 2166 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dal tipo di reato commesso e dall’assenza o dal non completamento di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione della misura. Non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, occorrendo invece elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, non essendo ammesse censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di detenzione domiciliare proposta dal detenuto ai sensi degli artt. 47-ter Ord. pen. e 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con legge 15 marzo 1991, con riferimento a una pena di trenta anni di reclusione di cui a un provvedimento di cumulo.
Il Tribunale ha ritenuto la richiesta ammissibile, avendo il detenuto espiato le pene per i reati ostativi e vertendo la collaborazione su reati differenti. Nel merito ha però escluso il ravvedimento e una maturazione solida e affidabile, nonostante i pareri favorevoli della Direzione Nazionale Antimafia e degli operatori penitenziari, fondati essenzialmente sulla collaborazione. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando il giudice di merito ha accertato una propensione a delinquere desunta dal tipo di reato e dall’assenza di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo sulla riuscita della misura. Il parametro è positivo: non basta l’assenza di indicazioni sfavorevoli, servono elementi che confortino un esito favorevole della prova e la prevenzione del pericolo di recidiva. Vengono richiamate a sostegno Sez. I n. 11573 del 05/02/2013 e Sez. I n. 4553 del 21/06/2000.
Su questa base la Corte delimita il sindacato di legittimità: la valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative appartiene al giudice di merito e può essere contestata solo per sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Non sono ammesse censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si traducano nella prospettazione di una diversa lettura delle circostanze già esaminate.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale di sorveglianza ha rispettato il criterio e non è incorso in violazione di legge o vizi motivazionali. La Corte valorizza in particolare la sola recente scelta di collaborare, la tendenza del detenuto a giustificare i gravi delitti commessi e la condotta carceraria irregolare serbata prima della collaborazione.
Su questi elementi il provvedimento impugnato, in modo non manifestamente illogico, ha escluso la concessione della misura ritenendo necessaria la prosecuzione dell’osservazione inframuraria per valutare la reale portata del processo di risocializzazione solo di recente intrapreso. La valutazione di fatto risulta compiuta e logica, mentre il ricorso mira a una lettura alternativa non consentita degli elementi di merito. Il ricorso è pertanto infondato e segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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