La notifica telematica resta valida anche se il riferimento normativo è errato (Cass. civ. Sez. 5 n. 4497 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione telematica dell’atto processuale, eseguita tramite posta elettronica certificata all’indirizzo del destinatario risultante da pubblico elenco, è valida anche se la relata di notifica richiami erroneamente una disposizione normativa diversa da quella effettivamente applicabile al processo. Nel processo tributario, l’omessa riproposizione espressa e tempestiva, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado determina la presunzione di rinuncia, applicabile anche all’appellato rimasto contumace. La censura che solleciti un riesame del merito, come la revisione dell’accertamento circa l’avvenuta pubblicazione di una delibera comunale, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento IMU e TASI per l’anno 2014 relativi ad alcuni fabbricati, eccependo la carenza di motivazione degli atti impositivi per la mancata allegazione della delibera e del regolamento comunali, nonché l’avvenuta ultimazione di un immobile solo in data successiva. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, su appello della società concessionaria, riformava la decisione, ritenendo adeguata la motivazione degli avvisi e regolare la notifica dell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha in primo luogo respinto il motivo concernente la presunta nullità della notifica dell’atto di appello. Dall’esame della relata di notifica è emerso che l’atto è stato trasmesso all’indirizzo PEC del difensore della contribuente, risultante dal registro INI-PEC. Il riferimento, nella relata, all’art. 3-bis della legge n. 53/1994 anziché all’art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 è stato considerato un mero errore materiale, privo di effetti invalidanti, in quanto la finalità della notifica – ossia la ricezione dell’atto nella sfera di conoscenza del destinatario – è stata comunque raggiunta. La Suprema Corte ha precisato che la normativa applicabile consente alle parti del processo tributario di eseguire le notificazioni in via telematica, utilizzando gli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi.
Quanto al secondo motivo, relativo alla motivazione degli avvisi di accertamento, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. La ricorrente, contestando l’accertamento del giudice di merito circa l’avvenuta pubblicazione della delibera comunale, mirava ad ottenere un improprio riesame del fatto, non consentito in sede di legittimità. In ogni caso, la censura non ha attinto la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha affermato l’irrilevanza della pubblicazione sul sito web del Comune, essendo la delibera divenuta efficace con la pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, mentre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ha una finalità meramente informativa.
Il terzo motivo, concernente la mancata considerazione del certificato di agibilità e il diritto all’esenzione per abitazione principale, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 7940 del 2019, secondo cui le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, se non espressamente riproposte nell’atto di appello, si intendono rinunciate. Tale principio opera anche nel processo tributario e si estende all’ipotesi in cui l’appellato sia rimasto contumace, ferma restando la sua possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per far valere errori del giudice a quo emergenti dagli atti di causa.
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Nota della Redazione
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