La modificazione del licenziamento impugnato in appello integra domanda nuova inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9488 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda nuova è inammissibile in appello qualora, attraverso la modifica del petitum o della causa petendi, si introduca un nuovo tema di indagine, alterando l’oggetto sostanziale dell’azione. Il mutamento del petitum immediato non costituisce mera emendatio libelli. La diversa allegazione del licenziamento impugnato, ancorché prospettata stragiudizialmente, integra una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla lavoratrice avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva rigettato le domande. In primo grado, la ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatole in data 21.4.2021 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Nell’atto di appello, invece, aveva concluso chiedendo dichiararsi l’illegittimità del licenziamento intimatole in data 3.4.2021.
Il giudice di secondo grado ha rilevato la mancata coincidenza tra la domanda proposta in appello e quella azionata in primo grado, ritenendo la novità della domanda in violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. La Corte territoriale, riportando testualmente le conclusioni dei diversi gradi di giudizio, ha correttamente evidenziato la diversità del petitum e del nuovo tema di indagine introdotto in appello. La legittimità del licenziamento del 3.4.2021 non era stata in discussione nel giudizio di primo grado, nonostante ne fosse stata prospettata l’impugnazione stragiudiziale.
La censura è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui prospettava la mera modifica della qualificazione giuridica del fatto, non confrontandosi con il decisum della sentenza impugnata. La Suprema Corte ha rilevato che il mutamento del petitum immediato non costituisce una semplice emendatio libelli, essendo il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti limitato dal rispetto della causa petendi.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha precisato che il divieto dello jus novorum non concerne solo le allegazioni in fatto, ma anche la specificazione delle causae petendi. Si configura domanda nuova anche quando fatti già esposti nell’atto introduttivo vengano dedotti in appello con differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione. La diversa indicazione del licenziamento impugnato integra una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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