L’allontanamento senza timbratura integra falsa attestazione della presenza (Cass. civ. Sez. Lav n. 9517 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, la falsa attestazione della presenza in servizio di cui all’art. 55-quater, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 165/2001 non richiede una materiale alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze, essendo sufficiente una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro. Costituisce pertanto modalità fraudolenta l’allontanamento dall’ufficio non accompagnato dalla necessaria timbratura dell’uscita, non autorizzata, perché diretto a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale. La tipizzazione legale della sanzione non determina alcun automatismo espulsivo, rimanendo demandata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza del licenziamento rispetto alla condotta accertata.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Reggio Calabria impugnava il licenziamento disciplinare senza preavviso comminatogli per assenze ingiustificate. Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’appello confermava la decisione, accertando l’assenza dal servizio del lavoratore in una specifica giornata, nonostante la timbratura del cartellino ne attestasse la presenza in ufficio, non essendo stato reperito all’esito di una ricerca nei locali e di una raccolta firme in tre distinti momenti della giornata lavorativa. Avverso la sentenza di secondo grado il dipendente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta del giudice di merito tra prove contrastanti. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, potendo la Corte controllare solo la correttezza logico-formale e giuridica dell’esame compiuto dal giudice del merito, non certo contrapporre una diversa ricostruzione fattuale.
Sul resto, il motivo è stato ritenuto infondato. Il collegio ha ribadito che l’ipotesi disciplinare della falsa attestazione della presenza è integrata non solo mediante materiale alterazione dei sistemi di rilevamento, ma anche con altre modalità fraudolente, tra cui rientra la mancata timbratura dell’uscita dall’ufficio non autorizzata, trattandosi di condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro. Tale principio, già affermato da Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n. 25750 del 2016, è stato successivamente ribadito da Cass., Sez. Lav., n. 21681 del 20/07/2023 e da Cass., Sez. Lav., n. 30418 del 02/11/2023, secondo cui l’allontanamento dall’ufficio senza la necessaria timbratura integra una modalità fraudolenta diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale, senza che rilevi la circostanza che l’assenza sia avvenuta in coincidenza con la pausa pranzo.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile quanto al profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, operando il limite della c.d. doppia conforme, avendo la sentenza impugnata aderito integralmente alla motivazione del primo grado. La doglianza relativa alla violazione dell’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 è stata invece rigettata, avendo la Corte di merito correttamente applicato l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, valorizzata da Corte cost. n. 123/2020, che esclude automatismi espulsivi e demanda al giudice la verifica della proporzionalità della sanzione. Nel caso di specie, il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla violazione del dovere di lealtà e del vincolo fiduciario, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alla refusione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.