Sanzione per visto infedele: competenza funzionale della direzione regionale in base al domicilio del trasgressore (Cass. civ. Sez. 5 n. 48 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241/1997 per i soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti di detti soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione ha natura funzionale e non può essere derogata, con conseguente illegittimità dell’atto compiuto in violazione di essa.
Il Fatto
Il contribuente e la società, quale centro autorizzato di assistenza fiscale, impugnavano la cartella di pagamento notificata a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, relativa al Modello 730/2016, per aver apposto un visto di conformità infedele nella qualità di responsabile dell’assistenza fiscale. La cartella era stata emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di un’attività di controllo riferita al domicilio fiscale del contribuente, situato nella circoscrizione di una diversa Direzione provinciale.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita dall’Ufficio, riformava la decisione e condannava l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia la società sia il responsabile dell’assistenza fiscale, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato prioritariamente il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997 in relazione alla competenza all’irrogazione della sanzione. La norma prevede che le violazioni siano contestate e le relative sanzioni siano irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso nelle sentenze n. 13292/2025 e n. 11660/2024, nonché in numerose pronunce conformi rese tra le stesse parti. Secondo tale indirizzo, la responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241/1997 per i soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli ha funzione anche punitiva. Da ciò deriva che la competenza all’iscrizione a ruolo nei loro confronti appartiene alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata.
Il Collegio, non ravvisando argomenti per discostarsi da tale orientamento, ha dichiarato fondato il primo motivo di ricorso, con valore assorbente rispetto agli altri. La decisione del giudice d’appello non è risultata conforme ai principi emergenti dai richiamati precedenti di legittimità, essendo stato l’atto emesso da un ufficio territorialmente incompetente.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo di primo grado, dichiarando la nullità dell’atto impugnato per incompetenza dell’ufficio che aveva provveduto. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione della novità della questione e della recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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