Motivo nuovo dedotto dalla parte privata e motivazione dell’avviso catastale DOCFA (Cass. civ. Sez. 5 n. 11792 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice di merito fonda la propria decisione su una questione non dedotta dalle parti, sostituendo o integrando d’ufficio le ragioni del contendere; la relativa censura è ammissibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non essendo configurabile un obbligo del giudice di rilevare d’ufficio eccezioni in luogo della parte interessata. In tema di classamento di immobili urbani, qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi e la discrasia tra rendita proposta e rendita accertata derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. La stima diretta, per gli immobili dei gruppi catastali D ed E, integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di sopralluogo e di variazione DOCFA per frazionamento con cambio di destinazione, aveva rettificato la rendita proposta per un immobile, aggiungendo al valore offerto dal contribuente quello del lotto e dell’area sistemata di pertinenza. Il giudice di primo grado annullava l’avviso per difetto di motivazione, ma la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, nel confermare l’esito, affermava che l’amministrazione aveva illegittimamente sovrapposto il procedimento di rettifica fondato sul DOCFA con quello di rettifica d’ufficio basato sul sistema comparativo di cui all’art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996, dichiarando la nullità dell’atto impositivo per tale ragione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, ha ritenuto fondata la doglianza dell’Amministrazione finanziaria riguardante la violazione dell’art. 112 c.p.c. Il giudice d’appello aveva fondato la nullità dell’avviso su un vizio della procedura accertativa che il contribuente non aveva mai dedotto nel ricorso introduttivo, nel quale erano state contestate esclusivamente la sufficienza motivazionale, l’inapplicabilità del costo di costruzione all’epoca censuaria, l’assenza di immobili similari e la decadenza del potere accertativo. La Corte ha precisato che la questione della legittimità della procedura DOCFA non era mai stata messa in discussione dalla parte, sicché la decisione del giudice di merito configura una chiara ipotesi di ultrapetizione, avendo il giudice rilevato d’ufficio un’eccezione spettante alla parte privata.
Con il secondo motivo, la Corte ha escluso l’errore denunciato dal ricorrente sull’applicabilità dell’art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996. Ha rammentato che il sistema catastale prevede tre distinte ipotesi di revisione d’ufficio del classamento su iniziativa comunale – il non aggiornamento o la palese incongruità del classamento, le variazioni edilizie non denunciate e la revisione dei parametri della microzona – nessuna delle quali ricorreva nel caso di specie, mancando qualsiasi iniziativa del Comune. La fattispecie era invece riconducibile alla procedura DOCFA, regolata dall’art. 1, comma 1, del d.m. n. 701/1994, utilizzabile dal contribuente per la variazione dello stato dei beni ai sensi dell’art. 20 del r.d.l. n. 652/1939, con la conseguenza che il giudice di merito aveva errato nell’escludere la legittimità della procedura seguita dall’Ufficio.
Nel valutare il terzo motivo, relativo all’obbligo motivazionale, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’avviso di accertamento catastale emesso all’esito del procedimento DOCFA è adeguatamente motivato con l’indicazione dei dati amministrativo-censuari. Tale obbligo risulta soddisfatto quando gli elementi di fatto forniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto rivalutati sotto il profilo tecnico, come accade quando la rendita è determinata sulla base di una stima diretta per gli immobili dei gruppi D ed E. La Corte ha precisato che il riferimento a valori di immobili ubicati nella stessa zona e con analoghe caratteristiche può essere sufficiente per la motivazione, pur non valendo ad assolvere l’onere probatorio in giudizio.
La natura eminentemente tecnica della valutazione e la struttura partecipativa del procedimento DOCFA escludono che la mancata riproduzione della stima nell’avviso determini un difetto di motivazione. Nel caso concreto, i dati forniti dalla contribuente non erano stati disattesi ma semplicemente riesaminati con esito differente, con la conseguenza che l’atto impositivo non necessitava di una motivazione particolarmente analitica.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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