Servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia e onere probatorio nel condominio (Cass. civ. Sez. 2 n. 22035 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte pienamente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per le domande o eccezioni non esaminate perché assorbite, ma è tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di sollecitarne la decisione, purché specifica e non oltre il primo atto difensivo. Nell’ambito del condominio, il proprietario di un’unità immobiliare che agisca a tutela della servitù di veduta esercitata da aperture preesistenti alla costituzione del condominio non è tenuto a dimostrare un titolo diverso da quello attributivo della proprietà: la servitù si considera costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c., essendo implicata dallo stato di fatto del fabbricato anteriore alla vendita delle proprietà esclusive.
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento in un edificio condominiale convenne in giudizio il condomino dell’unità sottostante, dotata di terrazza a livello prospiciente il proprio appartamento. Questi aveva demolito un preesistente manufatto e ne aveva realizzato uno differente per volume e altezza, con nuova copertura a falda, lamentando la violazione delle distanze dalle vedute ex art. 907 c.c. e del regolamento condominiale. Il Tribunale accolse la domanda di riduzione in pristino per lesione del decoro architettonico, omettendo di pronunciarsi sulle distanze. In appello, la Corte territoriale riformò la sentenza, accogliendo la domanda per violazione delle distanze dalle vedute ed escludendo l’usucapione della servitù.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva il vizio di ultrapetizione per essere stata la domanda di violazione del diritto di veduta ex art. 907 c.c. valutata dai giudici di appello senza essere stata riproposta dall’attore. La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio per cui la parte vittoriosa non ha l’onere di proporre appello incidentale per le domande assorbite, ma deve riproporle ai sensi dell’art. 346 c.p.c. in modo specifico.
Esaminando direttamente gli atti processuali, in ragione del dedotto error in procedendo, la Corte ha verificato che la comparsa di costituzione in appello dell’attore conteneva argomentazioni sulla domanda di usucapione della servitù di veduta che supportavano le deduzioni poste a fondamento della violazione delle distanze, confermando le conclusioni del grado anteriore. Ne consegue l’avvenuta riproposizione della domanda.
Con il secondo motivo, il ricorrente sosteneva che l’attore non avesse dedotto né dimostrato il titolo costitutivo del diritto di veduta. La Corte ha ribadito che la titolarità del diritto reale di veduta è condizione dell’azione volta a ottenere le distanze ex art. 907 c.c., ma ha precisato che tale principio si declina diversamente nell’ambito del condominio, distinguendo tra opere preesistenti alla sua costituzione e opere realizzate successivamente.
Nella prima ipotesi, l’assetto dell’edificio può essere liberamente precostituito dall’unico proprietario, determinando la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) a carico e a vantaggio delle unità immobiliari vendute. Nella seconda, la costruzione successiva alla costituzione del condominio resta soggetta alla disciplina dell’art. 907 c.c. Nel caso di specie, non essendo stati contestati il titolo proprietario dell’attore né la preesistenza della terrazza alla creazione del condominio, la servitù si considera costituita per destinazione del padre di famiglia, dimostrata dalla mera esistenza delle opere.
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Nota della Redazione
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