Confisca doganale e ravvedimento: l’accessorio non si estingue con la sanzione ridotta (Cass. civ. Sez. 5 n. 16746 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi doganali, la confisca ex art. 301 d.P.R. n. 43/1973 ha natura di misura di sicurezza con finalità special-preventiva e di garanzia per l’erario, sicché la sua applicazione non è preclusa dall’adesione al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. n. 472/1997, che estingue la sanzione pecuniaria ma non incide sulla sanzione accessoria. L’obbligo dichiarativo grava su chi introduce merci nel territorio dello Stato, a prescindere dalla loro natura personale o commerciale, ed è funzionale all’applicazione dell’IVA all’importazione. La confisca obbligatoria, tuttavia, deve rispettare il principio di proporzionalità come declinato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 93 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 70, primo comma, d.P.R. n. 633/1972 nella parte in cui non prevede l’esclusione della confisca in caso di pagamento integrale dell’imposta evasa, degli accessori e della sanzione pecuniaria.
Il Fatto
In occasione di un controllo della Guardia di Finanza presso la stazione internazionale di Domodossola, la contribuente, rientrando dalla Svizzera, non dichiarava gioielli di valore accertato in oltre cinquantamila euro. L’Ufficio contestava la violazione dell’art. 282 d.P.R. n. 43/1973, depenalizzata dall’art. 295-bis, liquidando dazi e IVA all’importazione e comunicando la possibilità di ravvedimento. La contribuente effettuava il versamento in misura ridotta della sola sanzione e, successivamente, l’Agenzia delle Dogane emetteva l’atto di confisca quale sanzione accessoria.
La Commissione tributaria provinciale annullava l’atto e la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello dell’Ufficio, escludendo la sussistenza del contrabbando e ritenendo estinta ogni conseguenza sanzionatoria per effetto del pagamento della sanzione ridotta. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi, afferma che l’introduzione di merci nel territorio dello Stato, anche da Paesi extra-UE come la Svizzera, è soggetta all’obbligo dichiarativo e all’IVA all’importazione. La circostanza che i beni siano personali o non commerciali non esonera dal dichiararli, essendo onere del viaggiatore spiegare la natura e la destinazione della merce per ottenere l’esenzione dal tributo. La mancata dichiarazione integra pertanto una fattispecie evasiva che legittima l’applicazione della confisca ex art. 301 d.P.R. n. 43/1973.
La Corte precisa che la confisca doganale ha natura di misura di sicurezza, richiamando le Sezioni Unite n. 18286 del 4 luglio 2024, e che la sua applicazione non è esclusa dall’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997. Il ravvedimento operoso, infatti, estingue la sanzione pecuniaria ma non la sanzione accessoria, che cumula i propri effetti con quelli del pagamento già effettuato.
La Corte integra tale principio con la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 70, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, in relazione agli artt. 282 e 301 d.P.R. n. 43/1973, nella parte in cui non prevede l’esclusione della confisca in caso di pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori e della sanzione pecuniaria. La pronuncia censura il cumulo sanzionatorio sproporzionato che si determina laddove la confisca si aggiunga al pagamento dell’imposta e della sanzione, senza possibilità per l’obbligato di evitarla.
L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo, relativo alla dedotta erronea interpretazione della disciplina unionale. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini l’appello tenendo conto dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di legittimità, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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