Delega di firma dell’avviso di accertamento e onere probatorio dell’autorizzazione alle indagini bancarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 11796 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica degli atti impositivi, la notifica diretta a mezzo posta è ammissibile e, anche in caso di difformità dal modello legale, la notificazione che abbia raggiunto lo scopo non è inesistente ma eventualmente nulla e suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo. In materia di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la delega di firma ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 costituisce atto organizzativo interno all’ufficio, realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna e può essere attuata anche mediante ordini di servizio senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dal delegato; tuttavia, in caso di contestazione del difetto di sottoscrizione, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere mediante il deposito in giudizio della documentazione comprovante la delega di firma. Quanto alle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la sola menzione dell’autorizzazione nell’avviso di accertamento non è condizione sufficiente per ritenere legittima l’acquisizione dei dati sui conti correnti: l’autorizzazione deve essere prodotta in giudizio per consentire al contribuente il controllo preventivo sui presupposti legittimanti l’attività dell’Amministrazione. All’esito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla Corte cost. n. 228 del 2014, la presunzione legale sui prelevamenti bancari non si applica ai lavoratori autonomi, mentre quella relativa ai versamenti concerne tutti i contribuenti.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento integrativo per l’anno d’imposta 2010, contestando alla contribuente, lavoratrice autonoma, maggiori compensi risultanti da movimentazioni sui conti correnti, oltre a rilievi ai fini Irap e Iva.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la non imponibilità dei prelevamenti alla luce della Corte cost. n. 228 del 2014. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, dichiarava invece inammissibile l’appello incidentale della contribuente, la quale proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo alla dedotta inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento effettuata direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982. Richiamando il principio secondo cui l’inesistenza della notificazione può configurarsi solo in caso di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come tale, la Suprema Corte ha ritenuto che, avendo la contribuente ritirato il plico postale, ogni eventuale difformità dal modello legale rientri nella categoria della nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo in ragione della tempestiva difesa della parte.
Accolto invece il secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice regionale aveva ritenuto non contestata la sottoscrizione dell’avviso da parte del Direttore Provinciale Reggente. La ricorrente aveva in realtà dedotto che l’atto era stato firmato dal Capo dell’Ufficio Controlli, soggetto che necessitava di delega di firma non prodotta in atti. La Corte ha precisato che, pur trattandosi di delega di firma e non di funzioni, l’Amministrazione ha comunque l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere attraverso il deposito in giudizio della documentazione comprovante la delega, atteso che l’inciso “Per il Direttore – Il Reggente Capo Ufficio Controlli” non è univocamente interpretabile.
Il terzo motivo, concernente la mancata produzione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, è stato ritenuto fondato. L’ingerenza nella sfera privata del contribuente si configura già nella fase di accesso ai dati bancari, sicché è necessario consentire alla parte, tramite la produzione dell’autorizzazione, il controllo preventivo sui presupposti legittimanti l’attività dell’Amministrazione Finanziaria. La sola menzione dell’autorizzazione nell’avviso di accertamento non integra condizione sufficiente di legittimità delle acquisizioni.
Infondato è risultato infine il quarto motivo, atteso che la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 ha eliminato la presunzione legale relativa ai prelevamenti bancari solo per i lavoratori autonomi, mentre quella relativa ai versamenti continua ad applicarsi alla generalità dei contribuenti, che possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito o sono irrilevanti. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio per gli accertamenti indicati.
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Nota della Redazione
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