Revocatoria del trust familiare: inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della ratio sulla segregazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 12130 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, il motivo di ricorso per cassazione che censuri l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., qualora la decisione di secondo grado confermi quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti alle medesime questioni di fatto, senza che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni esposte nelle due sentenze e senza che indichi il preciso fatto storico non considerato. È parimenti inammissibile il motivo che denunci la violazione dell’art. 2828 cod. civ. senza aver impugnato la ratio decidendi con cui il giudice di merito ha ritenuto assoggettabile a revocatoria ordinaria l’atto di costituzione in trust e di conferimento dei beni, valorizzando l’effetto di segregazione patrimoniale conseguente all’istituzione del trust.
Il Fatto
Una banca, poi sostituita dalla cessionaria, conveniva in giudizio i soci di una s.n.c. e i trustee, proponendo domanda di simulazione e, in via alternativa, azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso gli atti istitutivi di due trust familiari e i relativi conferimenti, deducendo che i debitori avevano segregato tutti i loro beni immobili, sottraendoli alla garanzia patrimoniale generica. Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia degli atti, e rigettava la domanda dei trustee volta alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta sui beni conferiti.
La Corte d’Appello, con sentenza pubblicata il 26.7.2023, rigettava l’appello proposto dai soccombenti. Avverso tale decisione i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli inammissibili.
Quanto al primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2828 cod. civ. per essere stata ritenuta sanabile l’ipoteca iscritta su beni non più appartenenti al debitore, la Corte ha rilevato l’inammissibilità per omessa specificazione del contenuto dell’impugnazione svolta avverso la sentenza di primo grado. Il giudice di merito aveva fondato la propria decisione sull’effetto di segregazione patrimoniale conseguente all’istituzione del trust, ritenendo la domanda rivolta alla revocatoria della costituzione dei beni in trust e del relativo affidamento ai trustee. Non avendo i ricorrenti impugnato tale ratio decidendi, la stessa si era consolidata, rendendo il motivo privo di decisività.
Con riferimento al secondo motivo, avente ad oggetto la valutazione dell’eventus damni, la Corte ha rilevato la sussistenza di una doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. La previsione dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, rende inammissibile il ricorso quando la decisione di secondo grado sia fondata sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa.
La Corte ha altresì precisato che la censura si colloca fuori dal paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il quale presuppone un preciso accadimento storico non considerato dal giudice, non già mere «questioni» o «argomentazioni» quale la verifica sul piano probatorio dell’eventus damni, oggetto di duplice valutazione conforme.
All’inammissibilità dei motivi è conseguita l’inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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