L’inammissibilità del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato (Cass. civ. Sez. Un. n. 12328 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per eccesso di potere giurisdizionale è ammissibile solo quando il giudice speciale abbia affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (c.d. invasione o sconfinamento), ovvero l’abbia negata sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento). Il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, che concernono il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Il vizio di ultra-petizione non è riconducibile al difetto di giurisdizione di cui all’art. 111, comma 8, Cost.
Il Fatto
Due società, esercenti il servizio di noleggio con conducente in virtù di autorizzazioni rilasciate da Comuni diversi da quello di Venezia, impugnavano il diniego opposto dal Comune di Venezia alla loro richiesta di poter circolare nella ZTL lagunare alle stesse condizioni degli operatori locali. Il Tribunale amministrativo rigettava il ricorso, ritenendo giustificato il diverso trattamento in ragione della tutela del patrimonio culturale e ambientale di Venezia. Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, annullava i dinieghi e condannava il Comune al risarcimento dei danni, ravvisando un illegittimo incremento delle opportunità commerciali riservate agli operatori muniti di licenze rilasciate dal Comune di Venezia. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di giurisdizione per sconfinamento del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla dedotta violazione dell’art. 111, comma 8, Cost. e dell’art. 34, comma 2, c.p.a., per avere il Consiglio di Stato condizionato l’esercizio della discrezionalità amministrativa nella disciplina del traffico acqueo e valutato la legittimità di atti non impugnati.
La Corte ha preliminarmente ribadito che l’eccesso di potere giurisdizionale denunciabile dinanzi al giudice di legittimità è configurabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, secondo i limiti segnati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018. Il controllo sul rispetto della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, anche gravi, che restano confinate nei limiti interni della giurisdizione amministrativa.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudice amministrativo si è limitato a dichiarare illegittimi i provvedimenti di diniego, valutando l’attività del Comune solo al fine di giudicare della legittimità di quegli atti, senza alcuna pronuncia sull’agire complessivo dell’amministrazione nella gestione dell’accesso alla ZTL. La decisione impugnata si fonda sull’applicazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e la tutela ambientale, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE in materia di liberalizzazione dei servizi di trasporto non di linea.
La Corte ha concluso che le censure del Comune non attengono alla sussistenza dei limiti esterni del potere giurisdizionale, ma a pretesi errori di giudizio, come tale non sindacabili. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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