Il giudice d’appello che riforma la sentenza deve rideterminare le spese del primo grado (Cass. civ. Sez. 3 n. 13686 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi, anche parzialmente, la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad una nuova ed autonoma regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’esito complessivo della lite, secondo un criterio unitario e globale, non potendo limitarsi a confermare la statuizione sulle spese adottata dal primo giudice, fondata su un presupposto processuale ormai venuto meno. Tale obbligo sussiste anche quando la statuizione sulle spese non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione, salvo il caso di integrale conferma della pronuncia. La valutazione della soccombenza deve essere compiuta avendo riguardo all’esito complessivo della controversia e non a quello del singolo grado.
Il Fatto
Un ingegnere veniva convenuto in giudizio da un condominio per sentir accertare la sua presunta responsabilità professionale nella progettazione di un impianto fognario. Il Tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, ritenendo che il condominio avesse avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo in data antecedente al deposito dell’atto di riassunzione.
La Corte d’appello accoglieva il gravame del condominio, ritenendo erronea la declaratoria di estinzione; decidendo nel merito, rigettava però tutte le domande nei confronti del professionista, per carenza di prova dello stato dei luoghi. Il giudice distrettuale compensava per metà le spese del secondo grado e poneva la residua metà a carico del professionista, ritenendolo parzialmente soccombente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, entrambi vertenti sul regolamento delle spese a seguito della riforma della sentenza di primo grado, giudicandoli fondati. Ha affermato che il giudice d’appello, avendo riformato la decisione che dichiarava l’estinzione ed avendo deciso la causa nel merito, non poteva confermare la statuizione sulle spese adottata dal Tribunale, perché fondata su un presupposto processuale ormai venuto meno.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 6 ottobre 2021, n. 27056), la Corte ha ribadito che il giudice del gravame che riformi la sentenza impugnata deve procedere ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio, in base ad un criterio unitario e globale, non potendo recuperare la statuizione del primo grado neppure quando non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione, salvo il caso di integrale conferma della pronuncia.
La Corte ha inoltre censurato l’operato del giudice territoriale per aver di fatto ritenuto soccombente una parte risultata vittoriosa nel merito, in violazione del principio per cui la valutazione della soccombenza deve avere riguardo all’esito complessivo della controversia e non al singolo grado. Ha infine precisato che il potere di compensazione, anche alla luce dei principi delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, presuppone comunque una corretta individuazione della soccombenza e l’adozione di una nuova statuizione, non essendo consentito mantenere una regolazione delle spese basata su un presupposto superato.
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Nota della Redazione
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