Il riconoscimento del credito IVA non esclude sanzioni e interessi per l’omessa dichiarazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14369 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, la sentenza che non renda percepibile l’iter logico-giuridico posto a base della decisione, ma non è affetta da tale vizio la pronuncia che, sia pure in forma concisa, ancorì il convincimento alla presenza di documentazione contabile e alla mancata specifica confutazione da parte dell’Ufficio, consentendo così il controllo sulla ratio decidendi. Il credito IVA maturato in un’annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa può essere fatto valere in giudizio dal contribuente, entro il termine del secondo anno successivo, mediante idonea documentazione, poiché il diritto trova fonte nella legge e non nella dichiarazione. Il riconoscimento giudiziale del credito, tuttavia, attiene esclusivamente al piano della spettanza sostanziale e non elide le sanzioni e gli interessi dovuti per l’omesso adempimento dichiarativo, che conservano autonoma rilevanza.
Il Fatto
La controversia origina dalla cartella di pagamento notificata nel 2011 a una società, poi dichiarata fallita, con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di controllo automatizzato, recuperava per l’anno d’imposta 2008 un importo complessivo, muovendo dal disconoscimento del credito IVA maturato nel 2007, annualità per la quale la contribuente aveva omesso la dichiarazione annuale. Il curatore fallimentare, dopo un’istanza di annullamento parziale in autotutela rimasta priva di riscontro, impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, insistendo per l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e per il riconoscimento del diritto a portare in detrazione nel 2008 il credito maturato nel 2007. La CTP accoglieva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza del 2023, rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte, richiamati i principi per cui è nulla la sentenza che non consenta di comprendere le ragioni della decisione, esclude che nel caso di specie ricorra tale vizio. La pronuncia impugnata, sebbene sintetica, rende conoscibili le premesse fattuali ritenute decisive — il deposito della contabilità e la prova dell’esistenza del credito — e il nucleo della ratio decidendi, ossia il giudizio di non specificità delle contestazioni dell’Ufficio e la mancata quantificazione alternativa. Le censure del ricorrente, insiste la Corte, mirano a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al vizio di nullità dedotto. Il motivo è rigettato.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per avere la sentenza annullato integralmente la cartella anche quanto a sanzioni e interessi, pur a fronte dell’omessa dichiarazione annuale. La Corte osserva che, da un lato, il credito di annualità “omessa” può essere fatto valere in giudizio con idonea documentazione, poiché la dichiarazione ha funzione meramente ricognitiva (richiamati Cass. n. 31433/2018 e le pronunce delle Sezioni Unite nn. 17757 e 17758 del 2016). Dall’altro, tale principio non può essere automaticamente esteso all’ambito sanzionatorio. La possibilità di riconoscere il credito attiene alla sua spettanza sostanziale, mentre la debenza di sanzioni e interessi trova fondamento nell’omesso adempimento dell’obbligo dichiarativo e nel successivo utilizzo del credito in assenza del presupposto formale.
La prova dell’effettiva esistenza del credito vale a escludere che l’Amministrazione ne possa negare in radice la spettanza, ma non è idonea a elidere le conseguenze sanzionatorie e accessorie già prodottesi. La “cornice biennale” delineata dalle Sezioni Unite rileva sul versante del riconoscimento in giudizio del credito, non su quello della sorte delle poste accessorie. La sentenza impugnata, conclude la Corte, ha indebitamente confuso i due piani, desumendo dall’esistenza del credito una conseguenza automaticamente estintiva anche della pretesa sanzionatoria. Il riconoscimento del credito non implica meccanicamente il venir meno delle sanzioni, sicché la decisione si pone in contrasto con i principi richiamati e incorre nella violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
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Nota della Redazione
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