Dismissione del compendio unico e aliquota applicabile dopo la decadenza dall’agevolazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14543 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’agevolazione prevista dall’art. 5-bis d.lgs. n. 228/2001 consegue alla dismissione a terzi della disponibilità di parte dei terreni costituenti il compendio unico, anche mediante concessione in godimento stagionale, in quanto l’impegno di coltivare o condurre direttamente i fondi per dieci anni è requisito essenziale per la fruizione del beneficio, senza distinzione tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale. Il frazionamento del compendio unico, tuttavia, determina l’esclusione totale dell’agevolazione solo quando la porzione residua risulti inferiore alla minima unità colturale; in caso contrario, il beneficio permane limitatamente alla porzione non dismessa e direttamente coltivata. La decadenza non comporta l’applicazione automatica dell’aliquota del 15%, spettando invece il trattamento fiscale ordinario previsto dall’art. 1, num. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, che distingue in ragione della qualifica soggettiva dell’acquirente.
Il Fatto
Una società agricola acquistava un fondo rustico beneficiando dell’agevolazione, in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, prevista dall’art. 5-bis d.lgs. n. 228/2001, impegnandosi a costituire un compendio unico da coltivare o condurre per almeno dieci anni. L’Agenzia delle Entrate revocava il beneficio con avviso di liquidazione, rilevando che parte dei terreni era stata concessa in affitto stagionale a terzi.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, limitando il recupero alle sole porzioni non condotte direttamente dalla società. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della contribuente, confermando la revoca parziale. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondata la tesi della ricorrente secondo cui la concessione in godimento a terzi di parte dei terreni non inciderebbe sull’impegno di coltivazione assunto con l’acquisto agevolato. Il giudice di legittimità ha chiarito che la disciplina agevolativa non distingue tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale: in entrambi i casi è richiesta la disponibilità diretta del compendio unico, sicché la dismissione, anche temporanea, dei fondi integra la condizione per la decadenza parziale o totale dal beneficio.
Quanto alla verifica della persistenza della minima unità colturale, la Corte ha precisato che il frazionamento del compendio unico rileva solo ai fini della quantificazione della porzione ancora beneficiaria dell’agevolazione, non quale autonomo presupposto di decadenza. La concessione in godimento a terzi, facendo venir meno l’impegno allo sfruttamento diretto, è fenomeno idoneo a incidere sull’applicazione della norma agevolativa. Con riferimento ai contratti di affitto stagionale, la Suprema Corte ha inoltre dichiarato l’inammissibilità delle doglianze per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto o riassunto il contenuto dei contratti. La natura temporanea della cessione è comunque incompatibile con il vincolo decennale imposto dal legislatore.
Il quinto motivo è stato invece accolto. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell’aliquota applicabile, affermando che l’art. 1, num. 1, della Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986 non configura una vera e propria agevolazione fiscale, ma il trattamento ordinario per i trasferimenti di terreni agricoli, distinto in ragione della qualifica soggettiva dell’acquirente. La decadenza dal beneficio di cui all’art. 5-bis d.lgs. n. 228/2001 non preclude pertanto l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’8%, ove l’acquirente rivesta la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Il giudice del rinvio dovrà verificare i presupposti soggettivi per la corretta determinazione dell’imposta.
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Nota della Redazione
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