L’adesione alle conclusioni del CTU esclude la motivazione apparente e la legittimazione attiva della Direzione provinciale dell’Agenzia in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15916 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione apparente, il vizio ricorre solo quando il giudice omette di esporre le ragioni della decisione, violando il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Non è apparente la motivazione che aderisce alle conclusioni del CTU, evidenziando che il valore attribuito dall’Ufficio è sopravvalutato rispetto a quello effettivo e che il consulente ha determinato la rendita in misura pari a quella già dichiarata dal contribuente. La legittimazione attiva della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate per il ricorso per cassazione sussiste, essendo sempre riferibile l’attività difensiva all’Agenzia centrale, purché il ricorso sia patrocinato dall’Avvocatura dello Stato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Calabria che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando l’annullamento di un avviso di accertamento catastale con attribuzione di maggiore rendita, relativo a un impianto con termovalorizzatore. La società contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza.
Con un unico motivo, l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per carenza di motivazione, per essere la decisione del giudice d’appello formulata in termini di mera adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, senza che fosse possibile comprendere l’iter logico seguito per disattendere i motivi di gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, richiamando il principio per cui il requisito di autosufficienza non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, non essendo richiesta l’integrale trascrizione degli atti quando il loro contenuto sia puntualmente indicato nelle censure.
Nel merito, la Corte esclude che la sentenza impugnata sia affetta da motivazione apparente. Richiamando il proprio consolidato orientamento, osserva che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale, che risulta violato solo in presenza di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile. Tale vizio non sussiste nel caso di specie, poiché i giudici d’appello hanno aderito alle conclusioni del consulente evidenziando che la rendita determinata dal CTU, comparata con immobili simili in territori limitrofi, corrispondeva al valore già dichiarato dalla contribuente.
La Corte rileva altresì che il giudice di merito ha preso in considerazione le critiche dell’Agenzia alla consulenza, richiamando le motivate deduzioni del CTU sulle contestazioni contenute nell’atto di appello.
Del tutto assorbente è poi la circostanza che il ricorso per cassazione non specificasse gli elementi dei quali l’Agenzia lamentava la mancata valutazione, né le eventuali controdeduzioni alla consulenza d’ufficio, né i mezzi di prova diversi non ammessi. La mancata indicazione di tali elementi impedisce alla Corte di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività delle censure, che si sostanziano in una non consentita rivalutazione del merito.
Sulla questione della legittimazione, la Corte afferma il principio di diritto per cui la Direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate è legittimata a proporre ricorso per cassazione se patrocinata dall’Avvocatura dello Stato. Tale conclusione discende dal carattere unitario dell’Agenzia, dal principio di effettività della tutela giurisdizionale e dalla natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo che ha emesso l’atto, non alle singole articolazioni organizzative.
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Nota della Redazione
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