L’avviso di pagamento per relationem e la prescrizione interrotta dal giudizio penale (Cass. civ. Sez. 5 n. 17482 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione degli atti tributari, l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 può essere adempiuto per relationem, purché l’atto richiamato sia collegato a quello notificato e ne venga riprodotto il contenuto essenziale, con la conseguenza che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti non conosciuti dal contribuente e non riprodotti nella loro parte essenziale. In materia di accise, realizzatosi l’effetto interruttivo di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 504/1995, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di recupero è ricollegata alla circostanza oggettiva del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dal relativo esito.
Il Fatto
A seguito di un procedimento penale, dall’omessa fatturazione della vendita di energia elettrica a consumatori di una provincia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli contestava alla società contribuente il mancato versamento delle relative accise, emettendo un avviso di pagamento e un conseguente atto di irrogazione sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi della società, ma la Commissione tributaria regionale, sull’appello dell’Ufficio, riformava la decisione. Il giudice di appello riteneva legittima la motivazione dei provvedimenti, assunta per relationem a un processo verbale di verifica notificato alla contribuente con allegata consulenza tecnica, e non maturata la prescrizione. La società contribuente ricorreva per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per la mancanza di alcune pagine nella parte concernente lo svolgimento del processo, poiché la cesura non riguarda la parte motiva e il tenore della decisione risulta complessivamente comprensibile.
Il secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello, è stato invece dichiarato inammissibile, richiamando il principio per cui il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo in caso di mancato esame di questioni di merito e non di eccezioni pregiudiziali di rito. La Corte ha inoltre escluso che la censura possa trovare accoglimento, avendo il giudice di appello esaminato nel merito l’appello, disattendendo implicitamente l’eccezione.
Quanto alla motivazione dell’avviso, la Corte ha ricordato che la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia conosciuto dal contribuente e l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale. Nel caso di specie, la società aveva piena conoscenza del processo verbale di verifica e della consulenza tecnica allegata; pertanto, il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato, non potendo la ricorrente contestare un accertamento di fatto del giudice di merito.
La Corte ha poi rigettato il quarto motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che la questione era stata affrontata dal giudice di appello e che la censura riguardava in realtà l’insufficienza della motivazione, non più deducibile. Anche il quinto motivo, concernente la mancata verifica della fatturazione in un periodo successivo, è stato rigettato, essendosi la CTR pronunciata espressamente sul punto.
Infine, la Corte ha affrontato congiuntamente il sesto e il settimo motivo, relativi alla motivazione apparente e alla prescrizione dell’azione di recupero. Richiamando il proprio precedente, ha affermato che la prescrizione è interrotta dalla esistenza stessa del giudizio penale, indipendentemente dal suo esito, e ricomincia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. La circostanza che il reato fosse prescritto non incide sull’effetto interruttivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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