Rinuncia alla domanda e spese secondo la soccombenza virtuale; irripetibilità per il contumace vittorioso (Cass. civ. Sez. 3 n. 18374 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’azione, anche tacita, estingue l’azione e assume l’efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito, facendo venir meno l’interesse delle controparti a proseguire il giudizio per ottenere una pronuncia negativa. La cessazione della materia del contendere, che ne consegue, non è un’autonoma formula terminativa del processo ma il riflesso del venir meno della ragion d’essere della lite. In caso di rinuncia anche a singole domande, il giudice deve liquidare le spese, anche d’ufficio, secondo il criterio della soccombenza virtuale, delibando il fondamento della domanda rinunziata allo stato degli atti sulla base di una valutazione di verosimiglianza. La condanna alle spese ex art. 91 cod. proc. civ. non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha svolto attività processuale e non ha sopportato spese. La Corte di cassazione, giudice di legittimità, non può correggere l’eventuale errore materiale del giudice di merito, spettando tale correzione al giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente e lo condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, compensando quelle tra la stessa e la terza chiamata ULSS, dichiarando implicitamente rinunciate le domande riconvenzionali dalla prima formulate. La Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza, riteneva il soccombente carente di interesse a impugnare la statuizione sulle spese, potendo l’eventuale esame delle domande riconvenzionali determinare una pronuncia di condanna nei suoi confronti. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva tre motivi di cassazione, lamentando la violazione degli artt. 100, 112 e 91 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi fondati. Richiama il consolidato orientamento per cui la rinuncia all’azione, anche tacita, estingue l’azione e assume l’efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda, facendo venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. La conseguente cessazione della materia del contendere si raccorda alla rinuncia in un rapporto di causa-effetto. La rinuncia anche a singole domande comporta la liquidazione, anche d’ufficio, delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio impone al giudice di delibare il fondamento della domanda rinunziata allo stato degli atti, verificando la normale probabilità di accoglimento della pretesa sulla base di un’indagine sommaria.
Sul punto, la Corte precisa che l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma il giudice di merito aveva erroneamente escluso l’interesse dell’appellante a contestare la statuizione sulle spese, laddove l’accoglimento del motivo avrebbe potuto condurre a una diversa regolamentazione delle spese del primo grado. Il terzo motivo è parimenti fondato: la condanna alle spese ex art. 91 cod. proc. civ. trova fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere attività processuale per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto. Il contumace vittorioso, non avendo espletato alcuna attività, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
La richiesta di correzione dell’errore materiale nel codice fiscale è invece respinta: la Corte di cassazione, quale giudice di legittimità, non può provvedere alla correzione di un errore del giudice di merito, competenza riservata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ.. La Corte accoglie i primi tre motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
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Nota della Redazione
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