Inammissibile il ricorso per cassazione che miri a un riesame dei fatti e dichiarazione sul valore della causa corretta dall’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 18770 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento delle prove è sindacabile solo per la congruità della motivazione. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento una prova soggetta a una specifica regola legale di valutazione. La dichiarazione di parte sul valore della causa, contenuta nella nota di iscrizione a ruolo, può essere corretta dall’ufficio e l’accertamento del giudice di merito sul punto è censurabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni, a pena di inammissibilità. La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. prescinde dall’elemento soggettivo e richiede una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo.
Il Fatto
La controversia trae origine da un invito al pagamento emesso da Equitalia Giustizia s.p.a., per conto del Tribunale di Roma, nei confronti del contribuente e della società, per il versamento del contributo unificato relativo a una causa iscritta a ruolo. I contribuenti avevano utilizzato contrassegni già registrati in precedenza per il contributo unificato e per i diritti di notifica, sostenendo che il versamento era stato comunque effettuato e che il valore della controversia indicato nella nota di iscrizione era diverso da quello accertato dall’ufficio.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva confermato la pronuncia, ritenendo il versamento non effettuato e corretta la determinazione dell’importo dovuto in base al valore della causa, considerato indeterminabile. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la sentenza per violazione degli artt. 12, 115, 116 e 221 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, dichiarandolo inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, ha rilevato che i ricorrenti chiedevano, in sostanza, un riesame dei fatti, sul presupposto dell’erroneo apprezzamento degli stessi da parte dei giudici di merito. La valutazione degli elementi probatori, ha precisato la Corte, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione, che nella specie era stata espressa in modo compiuto e logico.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha ricordato che essa può essere fatta valere solo in due ipotesi: quando il giudice abbia omesso di valutare risultanze probatorie delle quali la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, oppure quando abbia posto a fondamento della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o derivanti dalla sua scienza personale. Nel caso di specie, la doglianza dei ricorrenti non rientrava in alcuna di queste ipotesi, così come la censura relativa all’art. 116 c.p.c., che sarebbe stata ammissibile solo allegando l’attribuzione a una prova di un valore diverso da quello stabilito dalla legge.
La Corte ha poi affrontato il profilo relativo al valore della causa, osservando che una cosa è ciò che dichiara la parte al momento dell’iscrizione a ruolo, altra cosa è ciò che accerta l’ufficio. Nel caso di specie, la dichiarazione di parte era stata corretta dall’ufficio e tale correzione era stata condivisa dal giudice del merito, con un accertamento in fatto che avrebbe dovuto essere censurato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e non come violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne risulta gravata.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il riesame richiesto anche per la presenza di una doppia conforme, essendo entrambe le decisioni di merito fondate sulle medesime ragioni di fatto, senza che i ricorrenti avessero indicato le ragioni per cui i due percorsi motivazionali fossero tra loro diversi. Ha pertanto rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di una somma in favore della controparte ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché alla Cassa ammende, qualificando la condotta come abuso del processo, per la cui sanzione non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
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Nota della Redazione
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