Imposta unica sulle scommesse: il CTD è coobbligato solidale anche senza concessione, nessun rinvio pregiudiziale (Cass. civ. Sez. 5 n. 19748 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, il titolare di un centro di trasmissione dati (CTD) che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker stabilito in un altro Stato membro, privo di concessione e non collegato al totalizzatore nazionale, è coobbligato solidale al pagamento del tributo per le annualità successive al 2011, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010. La normativa non integra una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE, atteso che l’imposta grava su tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzioni legate al luogo di stabilimento. La questione è stata definitivamente chiarita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, sicché non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale. L’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 non opera per le violazioni successive alla norma interpretativa del 2010, che ha eliminato ogni obiettiva incertezza normativa.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva nei confronti del titolare di un centro di raccolta dati (CTD) e della coobbligata solidale, un bookmaker maltese, tre avvisi di accertamento per l’imposta unica sulle scommesse relativa agli anni 2015, 2016 e 2017. L’attività veniva svolta in Italia dal CTD per conto dell’operatore estero, privo di concessione e non collegato al totalizzatore nazionale. I giudici di merito rigettavano il ricorso del contribuente e confermavano la legittimità degli avvisi, da cui la proposizione del ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente l’ambito applicativo della legge n. 220/2010 e la presunta violazione del diritto unionale. Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, già scrutinato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018. Il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010 nella sola parte in cui assoggettavano al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità precedenti al 2011, in ragione dell’impossibilità di traslare l’imposta sui rapporti già definiti. Per le annualità successive, invece, la solidarietà tra bookmaker e ricevitoria è stata ritenuta conforme a capacità contributiva, in quanto la disposizione interpretativa consente di rimodulare le commissioni per trasferire il carico tributario.
Quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione, la Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha chiarito che l’art. 56 TFUE non osta a una normativa che assoggetti all’imposta i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori di scommesse stabiliti in altro Stato membro. La Corte unionale ha escluso qualsivoglia discriminazione, atteso che il tributo grava su tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano e ha precisato che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare i propri sistemi fiscali per eliminare la doppia imposizione derivante dal parallelo esercizio della competenza fiscale. Su tali basi, la Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, non residuando margini di incertezza interpretativa.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: il ricorrente non aveva riportato nel ricorso per cassazione i motivi di appello di cui lamentava l’omessa pronuncia, con l’indicazione dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui erano stati proposti. La Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità della questione concernente l’art. 1, comma 945, della legge n. 208/2015, sollevata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell’udienza.
Il quinto motivo, relativo all’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, è stato rigettato: le riprese concernono il 2015, periodo successivo alla promulgazione della norma interpretativa del 2010 che ha risolto ogni incertezza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite e la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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