L’affidamento pre-aggiudicazione limita la revoca in autotutela della gara (TAR Lazio n. 9345 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico ammesso a una procedura di gara vanta, anche prima dell’aggiudicazione, un affidamento sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. La revoca in autotutela degli atti di gara, intervenuta dopo l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione e quando il secondo classificato ha manifestato la volontà di stipulare il contratto, esige una motivazione rafforzata, calibrata sull’intensità dell’affidamento ingenerato: la stazione appaltante deve dimostrare l’esistenza di sopravvenute e inedite ragioni di interesse pubblico, comprovatamente necessarie e prevalenti rispetto all’interesse del privato alla conclusione della procedura, superando la presunzione di contrarietà a buona fede del recesso. La motivazione generica, basata su esigenze già soddisfacibili con gli strumenti della lex specialis, non legittima l’abbandono della gara.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in una procedura per l’affidamento di forniture ospedaliere, aveva ottenuto l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione disposta in favore del primo classificato, con conseguente esclusione di quest’ultimo. L’ente appaltante, invece di dare esecuzione al giudicato completando le operazioni di gara a favore della ricorrente, indiceva una nuova procedura per il medesimo lotto, adducendo “mutate esigenze aziendali”, e successivamente revocava in autotutela l’aggiudicazione annullata e la stessa indizione della gara originaria.
La società ricorrente impugnava i nuovi provvedimenti, deducendo il difetto di motivazione e l’elusione del giudicato, e proponeva separati ricorsi per l’esecuzione dello stesso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha riunito i ricorsi, esaminando prioritariamente le censure avverso la revoca della delibera di indizione della prima gara. Ha richiamato il principio per cui l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela gli atti di gara, ma l’onere motivazionale deve essere calibrato in base alla fase procedimentale e all’affidamento ingenerato nel privato: maggiore è l’avvicinamento alla stipula, più stringente è l’onere di dimostrare le ragioni di interesse pubblico.
La Corte ha valorizzato l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che riconosce un affidamento tutelabile in capo all’operatore economico ammesso in gara anche prima dell’aggiudicazione. Tale affidamento, letto in combinazione con l’art. 1337 c.c., impone alla stazione appaltante di non recedere dalle trattative se non per una giusta causa, dimostrando che l’abbandono della procedura è comprovatamente necessario per evitare un pregiudizio certo all’interesse pubblico.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha ritenuto la motivazione della revoca non coerente e non sufficiente. L’aumento del fabbisogno, inferiore al 10%, era fronteggiabile con l’istituto del quinto d’obbligo previsto dal disciplinare; l’esclusione dei deflussori per sangue ed emoderivati riguardava proprio i dispositivi oggetto del contenzioso, la cui indispensabilità era confermata dalle buone pratiche trasfusionali; la pretesa eliminazione dell’impilaggio era smentita dalla richiesta di fornitura di stazioni di impilaggio nella nuova gara.
L’illegittimità della revoca ha travolto anche l’indizione della nuova gara, risultata fondata anche autonomamente, essendo stata adottata prima della revoca della precedente. L’annullamento ha determinato l’obbligo per l’ente di conformarsi al giudicato, riconvocando la Commissione giudicatrice per completare le operazioni della prima procedura.
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Nota della Redazione
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