Cessazione materia del contendere payback dispositivi medici per versamento quota ridotta (TAR Lazio n. 9100 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, definisce la disciplina transitoria per il payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018: gli obblighi delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese. La declaratoria formale di cessazione presuppone l’avvenuta comunicazione dell’accertamento da parte della Regione al Tribunale.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 257 del 2021, nonché gli atti connessi e presupposti, concernenti la richiesta di versamento del payback per gli anni 2015-2018. Ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
In data 26.02.2026, la difesa della Regione ha depositato il decreto presidenziale n. 34 del 24.02.2025, recante la presa d’atto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, dell’elenco delle aziende che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano dovute, ridotte al 25% degli importi originari, nel quale è inserita anche la ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, ha introdotto una disciplina di definizione agevolata degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018. La norma prevede che il versamento della quota del 25% degli importi estingua l’obbligazione delle aziende fornitrici e precluda loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il Tribunale ha precisato che la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione da parte della Regione dell’avvenuto accertamento del pagamento dell’importo ridotto. Nel caso di specie, la Regione Toscana ha depositato il decreto n. 34 del 2025, nel quale la ricorrente risulta aver versato la quota ridotta del 25%.
La declaratoria formale di cessazione della materia del contendere è stata pertanto ritenuta possibile, non risultando l’atto impugnato dalla società. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese, in ragione della definizione in rito della controversia basata su normative e circostanze sopravvenute rispetto alla data di introduzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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