Rettifica quesito errato è correzione errore materiale non autotutela (TAR Lazio n. 8342 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica di un quesito somministrato in una prova concorsuale, affetto da un mero errore materiale nella formulazione, non costituisce annullamento d’ufficio ma atto di rettifica, con la conseguente non applicabilità della disciplina di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La predisposizione dei quesiti e la loro rettifica coinvolgono l’esercizio di una discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta incongruenza, travisamento o evidente illogicità. La circostanza che il candidato abbia fornito la risposta originariamente ritenuta corretta è neutra, poiché il quesito errato è inidoneo a valutare la preparazione di tutti i concorrenti, rendendo legittima la ripetizione della prova suppletiva per garantire la par condicio.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente per la classe di concorso AM30, aveva conseguito alla prova scritta il punteggio di 86/100. A seguito dell’annullamento del quesito n. 4, affetto da errore materiale, l’Amministrazione aveva disposto una prova suppletiva, all’esito della quale il candidato otteneva il punteggio di 84/100, inferiore alla soglia richiesta per l’ammissione alla prova orale.
Il ricorrente impugnava il provvedimento di annullamento del quesito, deducendo l’illegittimità dell’autotutela per mancata comparazione degli interessi, e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale, censurandola in via derivata, oltre alla violazione del principio del merito e dell’imparzialità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato in via pregiudiziale la possibile tardività del deposito del ricorso, avvenuto oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto per il rito accelerato PNRR, ma ha ritenuto di prescinderne in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito.
Il Collegio ha richiamato la distinzione tra annullamento e rettifica in autotutela, precisando che mentre l’annullamento d’ufficio richiede l’illegittimità originaria del provvedimento e l’esternazione delle ragioni di interesse pubblico, la rettifica opera quando il provvedimento è caratterizzato da un mero errore materiale, non trovando applicazione la disciplina dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La Corte ha accertato che la risposta al quesito conteneva un nominativo errato (“Milton Erikson” invece di “Erik Erikson”), in violazione della lex specialis che richiede una sola risposta esatta. Tale errore configura un mero errore materiale, rendendo il quesito inidoneo a valutare la preparazione dei candidati. L’Amministrazione ha quindi legittimamente esercitato il potere di rettifica entro un termine congruo, poco più di un mese dalla prova, senza che fosse stata ancora adottata alcuna graduatoria.
La rettifica si è concretizzata nell’annullamento del quesito per tutti i candidati del turno, con successiva ripetizione della prova suppletiva, al fine di garantire la parità di trattamento e la selezione dei migliori candidati nel rispetto del principio del merito e della par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale.
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Nota della Redazione
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