Accesso agli atti fiscali non precluso dalla definizione per adesione (TAR Lazio n. 6323 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale, l’avvenuta definizione della pretesa tributaria mediante accertamento con adesione e la conseguente inoppugnabilità dell’atto impositivo non costituiscono circostanza preclusiva all’ostensione dei documenti istruttori richiesti dagli eredi del contribuente. L’Amministrazione finanziaria non può compiere una valutazione attinente all’ammissibilità di un’eventuale azione giurisdizionale, spettando tale apprezzamento solo all’autorità giudiziaria, cui compete altresì di valutare l’utilità del documento a fini difensivi. L’interesse conoscitivo sussiste in re ipsa in capo al contribuente destinatario degli atti impositivi, anche quando questi siano divenuti inoppugnabili, potendo essere ricollegato alla necessità di comprendere le ragioni dell’imposizione e di orientare i propri comportamenti sostanziali.
Il Fatto
Due contribuenti, in qualità di eredi del padre, presentavano all’Agenzia delle entrate un’istanza di accesso volta a ottenere l’ostensione dei documenti e delle note verbali posti a fondamento di un accertamento con adesione per l’anno d’imposta 2017, concluso dal de cuius. L’istanza, corredata dalla documentazione attestante l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, era motivata dall’esigenza di ricostruire la posizione debitoria del padre e valutare le azioni difensive avverso la pretesa tributaria residua.
Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, le ricorrenti proponevano ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio diniego formatosi sull’istanza. L’Agenzia delle entrate eccepiva la carenza di interesse, rilevando che la pretesa fiscale era stata già definita con l’adesione e che l’atto era stato sottoscritto da una delle ricorrenti quale tutrice del padre.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo formato il provvedimento tacito di rigetto ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, per mancata pronuncia dell’Amministrazione nel termine di trenta giorni. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, atteso che i documenti richiesti producono effetti nella sfera giuridica delle ricorrenti, essendo gli atti su cui l’Amministrazione vanta la pretesa tributaria nei loro confronti.
La difesa erariale invocava l’avvenuta definizione della pretesa mediante l’accordo con il contribuente. L’argomento è stato respinto: così ragionando, l’Amministrazione finirebbe per compiere una valutazione preclusale, attinente all’ammissibilità di un’eventuale azione giurisdizionale, che spetta solo all’autorità giudiziaria, così come solo a quest’ultima compete apprezzare l’utilità del documento a fini difensivi. In tal senso, il Collegio richiama TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 516 del 2025, secondo cui l’inoppugnabilità degli atti impositivi non può rilevare in senso preclusivo all’accesso.
È stata inoltre valorizzata la sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 6676 del 2014, per cui l’interesse conoscitivo rispetto ad atti rivolti a un determinato contribuente sussiste in re ipsa, a prescindere dalle astratte possibilità di tutela giurisdizionale. Il Collegio ha infine escluso la necessità di bilanciamento con esigenze di riservatezza, non essendo stati indicati controinteressati, e ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’adesione fosse stata sottoscritta da una delle ricorrenti in qualità di tutrice, poiché successivamente, quale erede, la stessa è soggetto su cui il debito grava direttamente.
Conseguentemente, il TAR ha annullato il silenzio diniego e ha ordinato all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di consentire l’accesso ai documenti richiesti entro trenta giorni, con spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.