Ne bis in idem preclude rinnovata valutazione titoli concorsuali (TAR Lazio n. 6220 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem, operante anche nel processo amministrativo in ragione del rinvio esterno di cui all’art. 39 cod. proc. civ., vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla stessa questione, sia per la riproposizione delle stesse domande sia per quelle che del giudicato costituiscono il presupposto logico. Ne consegue che il candidato il quale abbia già impugnato la precedente graduatoria concorsuale, deducendo la mancata o errata valutazione di determinati titoli, non può rimettere in discussione la medesima valutazione davanti al giudice amministrativo, invocando il riesame degli stessi titoli ed un diverso punteggio, allorché la relativa decisione sia passata in giudicato. L’eventuale adozione di una nuova graduatoria, in esecuzione di pronunce giurisdizionali, non fa rivivere il potere di censura del candidato che abbia già consumato il potere processuale di contestare la propria scheda di valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla selezione pubblica per l’assunzione di dirigenti di seconda fascia presso l’Agenzia delle Entrate, aveva già impugnato la graduatoria approvata nel 2021, deducendo, tra l’altro, la mancata valutazione dell’abilitazione di conciliatore professionista e contestando la mancata attribuzione di punteggio per l’incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica. Con sentenza del TAR Lazio, il ricorso era stato accolto parzialmente con riferimento alla prima doglianza, mentre era stato respinto il motivo relativo all’incarico sociale. Tale pronuncia era stata confermata, con declaratoria di improcedibilità degli appelli, dal Consiglio di Stato.
A seguito dell’annullamento parziale della graduatoria e della rivalutazione dei titoli da parte di una nuova Commissione, l’Amministrazione aveva approvato una nuova graduatoria. Il candidato, pur essendo stato nel frattempo assunto, proponeva un nuovo ricorso avverso tale atto, censurando l’attribuzione del punteggio di 0,25 punti per l’abilitazione di conciliatore professionista (in luogo di 0,50) e la mancata valutazione del titolo di componente del consiglio di amministrazione della società partecipata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, rilevando come entrambi i motivi proposti riproponessero questioni già dedotte e decise nel precedente giudizio, conclusosi con sentenza passata in giudicato.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che nel giudizio precedente il ricorrente aveva già dedotto non solo l’annoverabilità del titolo di conciliatore professionista tra quelli valutabili, ma anche il suo diritto all’attribuzione di 0,50 punti anziché 0,25. La quantificazione del punteggio, una volta assodato l’an della valutazione, costituiva pertanto oggetto di una domanda già esaminata e definita.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio precedente della Sezione, secondo cui il candidato che abbia già contestato la valutazione dei titoli posta a base della precedente graduatoria, decidendo per propria scelta processuale di gravare alcuni titoli e non altri, non può rimettere in discussione la medesima valutazione per gli effetti spiegati sulla nuova graduatoria, redatta in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale. Il potere processuale di contestare la scheda di valutazione deve ritenersi, infatti, ormai consumato.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate.
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Nota della Redazione
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