Il diniego di cittadinanza regge sui precedenti penali e sulla dichiarazione mendace (TAR Lazio n. 5476 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è atto di alta amministrazione squisitamente discrezionale, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e allo status illesae dignitatis del richiedente. La relativa valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, che non può estendersi al merito degli apprezzamenti. I precedenti penali per reati gravi, ancorché risalenti, e la dichiarazione mendace resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 costituiscono elementi legittimamente ostativi alla concessione dello status di cittadinanza, incidendo negativamente sul giudizio prognostico di affidabilità e di buona fede del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 24 maggio 2022 con cui era stata rigettata la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il diniego era stato motivato facendo riferimento a precedenti penali a suo carico per reati gravi: una condanna per omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e violazione dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone (art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992), nonché una successiva condanna per falsità ideologica, falsità in documenti informatici e corruzione attiva. L’Amministrazione aveva inoltre rilevato che, all’atto della domanda, il ricorrente aveva dichiarato di non aver riportato condanne penali, rendendo una dichiarazione mendace.
Il ricorrente articolava un unico motivo di ricorso, lamentando l’asserita carenza di motivazione del diniego e sostenendo, in fatto, di essere ben integrato nel tessuto sociale, di avere un lavoro stabile, di non essere socialmente pericoloso e di non aver avuto responsabilità per le omissioni dichiarative, essendosi rivolto a intermediari come CAF e sindacati. Il Ministero dell’Interno si costituiva per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ribadito che l’acquisto dello status di cittadino, a cui è collegata una capacità giuridica di tipo speciale, non costituisce per il richiedente un diritto concedibile in via automatica, ma è il risultato di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile volta ad accertare che la concessione risponda all’interesse pubblico. La condotta del richiedente deve essere apprezzata non solo alla luce del rispetto delle regole penali, ma anche di quelle attinenti la convivenza civile.
Il Tribunale ha quindi escluso il dedotto difetto di motivazione, rilevando che il diniego era stato legittimamente preceduto dal preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, con cui erano stati indicati i motivi ostativi, e che il ricorrente non lo aveva riscontrato. Dai documenti versati in atti dall’Amministrazione emergeva, inoltre, che i precedenti penali risultavano dal casellario giudiziale.
Quanto alla riabilitazione invocata dal ricorrente, il Collegio ha osservato che nel ricorso si faceva riferimento a un cittadino straniero con generalità diverse, circostanza che privava di fondamento l’eccezione. Infine, la Corte ha ritenuto che, benché risalenti, i reati commessi costituissero circostanze significative che incidevano negativamente sul giudizio prognostico di affidabilità e di assunzione di una condotta improntata a buona fede, non sussistendo pertanto margini per il sindacato giurisdizionale.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in € 2.000,00.
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Nota della Redazione
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