L’equivalenza contrattuale si valuta tra CCNL, non ad personam (TAR Lazio n. 5361 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione del contratto collettivo applicabile costituisce un elemento essenziale dell’offerta economica, in quanto incide sulla determinazione dei costi della manodopera. La dichiarazione di impegno ad applicare un CCNL diverso da quello indicato in sede di offerta non può essere resa per la prima volta in sede di verifica dell’equivalenza, configurando un’inammissibile modifica sostanziale dell’offerta. Il giudizio di equivalenza delle tutele deve avere ad oggetto esclusivamente il confronto tra i due contratti collettivi, con carattere generale e astratto, e non può fondarsi su trattamenti economici individuali riconosciuti ad personam. Tale giudizio è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un Consorzio stabile, risultato primo graduato in una gara indetta da una società concessionaria autostradale per l’affidamento di lavori di ammodernamento di gallerie, veniva escluso all’esito della verifica di equivalenza. Il Consorzio aveva indicato, quale consorziata esecutrice dei lavori, una società che dichiarava di applicare il CCNL dell’industria metalmeccanica, diverso da quello edile indicato dalla lex specialis. Nel corso del subprocedimento, il concorrente dapprima presentava una dichiarazione di equivalenza, poi assumeva l’impegno ad applicare il CCNL edile e infine proponeva il riconoscimento di elementi economici ad personam per compensare le minori tutele del contratto metalmeccanico. La stazione appaltante riteneva tali rimedi inammissibili e disponeva l’esclusione, avverso la quale il Consorzio proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. In primo luogo, ha chiarito che dalla documentazione di gara emergeva la volontà di designare la consorziata quale impresa esecutrice dei lavori e non quale mero fornitore di barriere stradali. La successiva riqualificazione, intervenuta nella fase istruttoria, è stata ritenuta una modifica sostanziale dell’offerta in violazione del principio di par condicio.
Il Collegio ha poi escluso che l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 consentisse la declaratoria di impegno ad applicare il CCNL di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La norma si riferisce al concorrente che abbia già indicato in offerta il contratto collettivo della stazione appaltante, mentre chi abbia indicato un diverso CCNL è tenuto a rendere la dichiarazione di equivalenza delle tutele. L’impegno ex post ad applicare il CCNL edile è stato considerato una modifica di un elemento essenziale dell’offerta economica, originariamente formulata sulla base del contratto metalmeccanico, con possibili effetti sui costi della manodopera e sulla competitività dell’offerta.
Quanto al riconoscimento di elementi economici ad personam, il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’equivalenza economica di cui all’art. 11 si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, e non su trattamenti economici fattuali applicati ai singoli lavoratori. La stessa ricorrente, proponendo correttivi ad hoc, aveva implicitamente riconosciuto la minore tutela garantita dal CCNL metalmeccanica.
Infine, la valutazione di non equivalenza espressa dalla stazione appaltante è stata ritenuta immune da vizi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Il Collegio ha valorizzato la differenza di retribuzione annua lorda tra i due contratti e i benefici derivanti dall’iscrizione alla cassa edile, onere quasi interamente posto a carico del datore di lavoro. Il richiamo al principio del risultato è stato infine giudicato inidoneo a derogare ai principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio.
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Nota della Redazione
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