Il parere di congruità confermato nel riesame è atto autonomamente impugnabile (TAR Abruzzo n. 575 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, all’esito di un riesame svolto su istanza di parte, conferma il contenuto di un atto precedentemente adottato, non è meramente confermativo ma si sostituisce al precedente, integrandolo, ed è pertanto atto autonomamente impugnabile, con la conseguenza che il ricorso avverso l’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il termine di decadenza per l’impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell’atto, che non richiede la conoscenza integrale della motivazione, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività.
Il Fatto
Un professionista aveva svolto attività di progettazione e direzione lavori per la riparazione post-sisma di un edificio, finanziata con contributo pubblico. Al termine dell’incarico, aveva richiesto all’Ordine degli Ingegneri il parere di congruità sulla parcella, ma l’Ordine non aveva riconosciuto la liquidazione di alcuni compensi. Avverso tale parere il ricorrente aveva proposto ricorso, chiedendo altresì la revisione in autotutela dell’atto. L’Ordine, dopo un ulteriore esame della documentazione, aveva confermato l’esito del parere originario. Il professionista aveva quindi impugnato con motivi aggiunti anche il provvedimento di rigetto dell’istanza di revisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare le eccezioni di rito sollevate dall’Ordine resistente. Quanto al ricorso introduttivo, il Tribunale ne ha dichiarato la improcedibilità, rilevando che il provvedimento di riduzione dei compensi era stato sottoposto a riesame su istanza del ricorrente e che l’Ordine, dopo aver proceduto a un ulteriore esame della documentazione, ne aveva confermato l’esito.
Il provvedimento sopravvenuto, ha precisato il Collegio, non è meramente confermativo del precedente, ma ad esso si sostituisce, integrandolo all’esito di un riesame del materiale istruttorio e delle ragioni esposte nell’istanza di autotutela. Ne consegue che, essendo l’atto originario stato sostituito da quello reso all’esito del riesame, il ricorso avverso il primo è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne ha dichiarato la irricevibilità, accogliendo l’eccezione della parte resistente. Il rigetto dell’istanza di autotutela era noto al ricorrente fin dalla data in cui questi aveva richiesto le motivazioni del provvedimento, come dimostrato dalla pec depositata in giudizio. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, 26/8/2025, n. 7109, il Collegio ha affermato che la piena conoscenza dell’atto, cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento e delle sue motivazioni, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività.
L’esito in rito del giudizio ha giustificato la compensazione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.