Sospensione dell’aggiudicazione per sopravvenuta carenza di copertura finanziaria (TAR Abruzzo n. 554 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva, conserva il potere di sospendere l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione in presenza di sopravvenute e documentate esigenze di interesse pubblico, ivi inclusa la carenza di copertura finanziaria conseguente a manovre di riduzione della spesa. La sospensione, se temporalmente delimitata e adeguatamente motivata, non viola il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento del provvedimento di secondo grado quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il provvedimento plurimotivato è legittimo se anche uno solo dei motivi posti a suo fondamento è esente da vizi.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la Determinazione n. 173 del 23.09.2025 con cui AreaCom, soggetto aggregatore della Regione Abruzzo, aveva disposto la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione del Lotto 2 di una gara europea per l’affidamento di servizi integrati di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, già disposta in suo favore con Determinazione n. 80/2025.
La sospensione era stata motivata dalla sopravvenuta esigenza di revisione dei fabbisogni e riduzione della spesa sanitaria, conseguente al deficit di bilancio regionale, nonché dalla pendenza di due giudizi innanzi al TAR. La ricorrente deduceva la violazione del contraddittorio, del termine di stipula del contratto e dei principi di affidamento e buon andamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando la regola del provvedimento plurimotivato: l’atto fondato su più ragioni è legittimo se almeno una di esse è esente da vizi e idonea a sorreggerlo. Nel caso di specie, la ragione della sopravvenuta carenza di risorse finanziarie è stata ritenuta autonoma e sufficiente.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha osservato che la sospensione era determinata da un evento straordinario e inatteso, per un periodo predefinito e breve, sicché l’apporto partecipativo della ricorrente non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
Nel merito, il TAR ha riconosciuto l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nel valutare le sopravvenienze e nel decidere di sospendere l’aggiudicazione, purché la determinazione risulti adeguatamente motivata e non illogica. La giurisprudenza costante ammette la revoca dell’affidamento per sopravvenuta carenza di copertura finanziaria; a maggior ragione è legittima una sospensione temporalmente delimitata al 31.12.2025.
La Corte ha infine escluso la violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, poiché la sospensione non era sine die e mirava a evitare una situazione di incertezza per l’aggiudicatario, consentendo all’Amministrazione di assumere decisioni tempestive e trasparenti. Da tale legittimità è derivato il rigetto della domanda risarcitoria.
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Nota della Redazione
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