Revoca del nulla osta all’ingresso illegittima per inerzia della Prefettura (TAR Campania n. 2197 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato disposta dalla Prefettura quando l’amministrazione, dopo averlo rilasciato, resti inerte per un tempo ingiustificatamente lungo senza convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il decorso del tempo non può essere addossato al lavoratore straniero, che non può essere chiamato a rispondere di sopravvenienze dipendenti dal contegno omissivo dell’autorità. La revoca è viziata da eccesso di potere per irragionevole allocazione dell’alea temporale, a maggior ragione quando il ricorrente abbia reperito, nelle more, una nuova occasione lavorativa. L’amministrazione deve valutare il rilascio del titolo con il diverso datore o, in alternativa, del permesso per attesa occupazione, in ossequio all’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente straniero otteneva dalla Prefettura di Napoli, il 1° febbraio 2024, il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e faceva così regolare ingresso nel territorio nazionale. L’amministrazione, tuttavia, non provvedeva a convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; restavano privi di esito anche i tentativi di contatto con il datore di lavoro originario. Nelle more il ricorrente iniziava una nuova attività lavorativa stagionale nell’agosto 2024, cessata il 30 settembre 2024.
Con provvedimento del 12 maggio 2025 la Prefettura disponeva la revoca del nulla osta. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e richiamando l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, secondo cui la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del titolo di soggiorno. Si costituiva il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando la positiva delibazione già resa in sede interinale, dalla quale non ravvisa ragioni per deflettere. Il percorso argomentativo muove da tre rilievi convergenti. Anzitutto l’ingresso in Italia è avvenuto optimo iure, in forza di un nulla osta regolarmente rilasciato dalla Prefettura.
In secondo luogo, l’amministrazione ha serbato un contegno inerte per un lunghissimo arco temporale, non provvedendo mai a convocare le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno. Il Collegio sottolinea l’inusitato lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca, a fronte di una fase procedimentale di integrazione documentale che avrebbe dovuto concludersi in tempi assai più rapidi.
Il decorso di tale spatium temporis, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente. L’autorità ha convocato le parti a quasi un anno dall’ingresso, quando ormai era impossibile avviare l’attività con il datore originario e il rapporto medio tempore svolto con altro datore era già cessato. In tal modo la Prefettura ha irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente, integrando il vizio di eccesso di potere.
Assume rilievo, inoltre, la nuova occasione lavorativa documentata dal ricorrente, comprovata dal modello unilav inviato il 31 agosto 2024 e da una promessa di assunzione del 14 aprile 2025, formulata dal medesimo soggetto che aveva già stipulato un contratto nel 2024. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre l’amministrazione a valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con diverso datore, ovvero per attesa occupazione, anche in aderenza alle circolari del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17 novembre 2020, che non appaiono incompatibili con la sottoscrizione del contratto di soggiorno in presenza di rapporto di lavoro cessato. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento di revoca annullato, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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