Parere tardivo della Soprintendenza non vincola il Comune sulla compatibilità paesaggistica (TAR Campania n. 485 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica, previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, deve essere reso entro il termine perentorio di novanta giorni. Il suo inutile decorso non comporta né la perdita del potere consultivo né la formazione di un silenzio significativo, ma determina la decadenza del valore obbligatorio e vincolante del parere. Ne consegue che il Comune, decorso quel termine, non può sospendere il procedimento in attesa del parere e deve concluderlo con provvedimento espresso, compiendo autonomamente le valutazioni di compatibilità paesaggistica. Il parere sopravvenuto conserva natura partecipativa e può essere recepito, purché l’amministrazione motivi sulle ragioni della propria adesione.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari pro quota di un edificio nel Comune di Sorrento, agiscono per la tutela della legalità edilizia e paesaggistica dell’immobile, in funzione di un giudizio divisionale pendente davanti al giudice civile. Essi contestano la nota comunale del 3 settembre 2024 con cui l’ente ha disposto l’archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2010 in favore di una controinteressata, applicando una sanzione pecuniaria per modifiche prospettiche non sanate.
Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la nota del 14 aprile 2025, con cui il Comune ha comunicato l’impossibilità di definire il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in assenza del parere della Soprintendenza, e la nota dell’8 agosto 2025, con cui il dirigente ha rappresentato ai vertici dell’ente la correttezza dell’attività svolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale, respingendo il motivo sul mancato esercizio della autotutela. Il Comune ha fatto buon governo dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, valutando il tempo trascorso dal rilascio del titolo, l’affidamento ingenerato e il principio di proporzionalità. Nella concessione in sanatoria la presentazione del progetto di riqualificazione della facciata era indicata come mera opportunità, priva di valore condizionante e non assistita da decadenza.
Gli altri motivi del ricorso principale sono inammissibili: la nota impugnata, quanto alle sanzioni pecuniarie, attiene a poteri non esercitati e non è lesiva; le censure sulla condonabilità del soppalco ripropongono questioni già scrutinate con sentenza passata in giudicato. Il Collegio può così prescindere dall’eccezione di carenza di interesse ad agire.
Il primo ricorso per motivi aggiunti è invece fondato. L’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 fissa in centottanta giorni il termine per la pronuncia dell’autorità competente e in novanta giorni quello per il parere vincolante della Soprintendenza. Secondo la giurisprudenza richiamata, il superamento del termine perentorio non rende illegittimo il parere tardivo, ma ne muta la natura: esso perde valore vincolante e va autonomamente valutato dall’amministrazione.
Il silenzio serbato dalla Soprintendenza non integra silenzio significativo, ma silenzio devolutivo: il procedimento non si arresta e l’amministrazione deve provvedere comunque sulla domanda. Il Comune, pertanto, aveva l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, procedendo in autonomia alle valutazioni di compatibilità paesaggistica.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, costituendo la nota impugnata un atto interno di natura interlocutoria, privo di lesività. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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