Revoca dell’aggiudicazione per inidoneità della prestazione e indennizzo ex art. 21-quinquies (TAR Campania n. 660 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la revoca dell’aggiudicazione definitiva è legittima quando la stazione appaltante, riesaminando la procedura, rilevi l’inidoneità della prestazione offerta a soddisfare le proprie esigenze contrattuali, pur se formalmente conforme ai requisiti minimi della lex specialis. L’esercizio dello ius poenitendi non richiede un mutamento del fine pubblico, essendo sufficiente la sopravvenuta non convenienza della fornitura rispetto agli standard qualitativi perseguiti. La duplice qualificazione dell’atto come revoca e annullamento d’ufficio non ne inficia la legittimità, ove il provvedimento trovi fondamento in uno dei presupposti della revoca. Il privato inciso ha diritto non al risarcimento, mancando l’illegittimità dell’atto, ma all’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, di natura equitativa e parametrato all’attività inutilmente svolta.
Il Fatto
La Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, in qualità di stazione appaltante qualificata, aveva bandito una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sette shuttle elettrici, suddivisa in più lotti. Per il lotto 1 la società ricorrente risultava unica partecipante e, all’esito della valutazione dell’offerta, conseguiva l’aggiudicazione definitiva con due distinte determine adottate dalla stazione appaltante e dal Comune beneficiario.
In esito a un riesame in autotutela, il Comune disponeva l’annullamento e la revoca di quelle determine, ritenendo l’offerta non conforme alla lex specialis e antieconomica. La ricorrente impugnava gli atti chiedendo l’annullamento e la condanna della stazione appaltante alla stipula del contratto o, in via subordinata, al risarcimento del danno o all’indennizzo. Respinta l’istanza cautelare, la causa giungeva alla decisione di merito dopo che la procedura era stata riaffidata a un diverso operatore economico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. L’omessa impugnazione dei provvedimenti successivi, aventi effetti analoghi e incidenti sulla medesima pretesa, determina la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla domanda di annullamento, poiché l’eventuale caducazione dell’atto impugnato non travolge la nuova procedura, ormai inoppugnabile.
Tale improcedibilità non si estende però all’intera azione. Nel processo amministrativo, quando l’annullamento non è più utile, il giudice accerta comunque l’illegittimità dell’atto ove sussista l’interesse risarcitorio, dichiarato dalla parte. La domanda risarcitoria originariamente proposta impone dunque lo scrutinio di legittimità del provvedimento.
Nel merito, il primo motivo è solo parzialmente fondato. Il capitolato richiedeva veicoli di categoria M1 destinati al trasporto di persone, omologati per otto-nove passeggeri e nuovi di fabbrica, ma non prescriveva che fossero nativi M1. La trasformazione da categoria N1 è procedura legittima e l’offerta rispettava i requisiti minimi: quale annullamento d’ufficio per carenza dei requisiti, l’atto sarebbe illegittimo.
Il provvedimento resiste tuttavia in quanto qualificato anche come revoca. È irrilevante la duplice denominazione, poiché uno stesso elemento fattuale può valere come motivo di illegittimità e ragione di inopportunità. Le ragioni che supportano la revoca dell’aggiudicazione includono la sopravvenuta non convenienza e l’inidoneità della prestazione a soddisfare le esigenze contrattuali. Nel caso concreto, la stazione appaltante ha ritenuto la fornitura inidonea a garantire gli standard di comfort e qualità perseguiti, onde l’esercizio legittimo dello ius poenitendi. Può quindi prescindersi dall’esame dell’antieconomicità e il terzo motivo è infondato.
Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria, mancando l’illegittimità dell’atto, e l’esclusione della responsabilità precontrattuale. È invece accolta la domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies, di natura equitativa e non parametrata all’integrale risarcimento né all’interesse contrattuale negativo, ma limitata al giusto ristoro dell’attività inutilmente svolta. Detratto quanto già corrisposto, il Collegio liquida equitativamente ulteriori euro 25.000,00. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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