Scatti stipendiali nel TFS per personale in quiescenza a domanda (TAR Campania n. 2234 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, spetta a tutto il personale delle Forze di Polizia, a ordinamento civile e militare, e dunque anche agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio. Il diritto sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano i presupposti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La questione di legittimità costituzionale della disciplina, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., è manifestamente infondata, ricadendo la fattispecie nell’ambito applicativo proprio della disposizione.
Il Fatto
Due soggetti, già appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, venivano collocati a riposo a domanda, rispettivamente nel 2014 e nel 2015, con più di 35 anni di servizio utile e dopo il compimento dei 55 anni di età. L’INPS erogava loro il trattamento di fine servizio senza applicare la maggiorazione derivante dal riconoscimento dei sei scatti stipendiali.
Dopo le istanze di rideterminazione del 2019, del 2020 e del 2021, l’ente previdenziale opponeva il proprio diniego, sostenendo la non estensibilità del beneficio ai militari della Guardia di Finanza cessati a domanda. I ricorrenti agivano quindi davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del TFS, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS per inosservanza del termine del 30 giugno. La giurisprudenza amministrativa, ormai consolidata, esclude ogni conseguenza decadenziale da quel termine, poiché l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza dei presupposti della decadenza stessa.
Il rinvio normativo alle “condizioni” che devono sussistere al momento della cessazione dal servizio allude allo status soggettivo, anagrafico e previdenziale, dell’interessato, non agli oneri procedimentali. Il termine del 30 giugno è quindi un semplice onere, funzionale a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Quanto alla prescrizione, il Collegio nega che il credito sia prescritto. La decorrenza del termine coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, avendo il pagamento rateale natura interruttiva del riconoscimento del debito. Le istanze dei ricorrenti hanno tempestivamente interrotto il termine.
Sul merito, il Tribunale aderisce all’orientamento ormai granitico del Cons. Stato, richiamando la ricostruzione dell’evoluzione normativa. L’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379/1987 è ormai abrogato dall’art. 2268 cod. ord. mil., sicché resta ferma, per tutte le Forze di Polizia, l’applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987. La nozione di Forze di Polizia va intesa in senso ampio, comprendendo anche il Corpo della Guardia di Finanza.
Il Collegio dichiara inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dall’INPS, poiché la fattispecie ricade ex se nell’ambito oggettivo e soggettivo della disposizione, senza che l’INPS abbia fornito argomentazioni convincenti sul contrasto con l’art. 81 Cost. Il ricorso è dunque accolto, con accertamento del diritto al beneficio e condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite. È invece negato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.