Foglio di via e interesse a ricorrere dopo il riesame del Questore (TAR Lombardia n. 1298 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso un foglio di via obbligatorio, la sopravvenienza di un nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione in esecuzione di un’ordinanza cautelare di riesame determina la carenza di interesse alla decisione del ricorso. Il nuovo atto, quando sia preceduto da una nuova istruttoria e da una nuova ponderazione degli interessi, non è meramente confermativo e assorbe l’interesse del ricorrente, pur se non impugnato. L’improcedibilità sussiste anche quando il provvedimento sopravvenuto abbia, nelle more, esaurito i propri effetti.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Milano ha adottato un foglio di via obbligatorio nei confronti di una ricorrente, vietandole di fare ritorno senza preventiva autorizzazione in due comuni per sei mesi. Il provvedimento si fondava sulla partecipazione della ricorrente ad azioni di protesta nell’ambito di un evento internazionale, con contestata resistenza passiva all’intervento delle forze di polizia.
La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia deducendo la carenza dei presupposti, il difetto di motivazione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’istanza cautelare è stata accolta al fine di un riesame della fattispecie, previa attivazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione resistente. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, il Questore ha sospeso il provvedimento impugnato e ha avviato il procedimento di riesame. Decorsi i termini senza osservazioni difensive, con un nuovo provvedimento non meramente confermativo ha confermato la misura, che ha poi cessato i propri effetti.
Il Tribunale ha richiamato la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi. Il criterio discriminante è dato dall’esistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi: l’atto non è meramente confermativo quando la sua adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione, con rivalutazione degli interessi in gioco e nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto (Cons. Stato, II, n. 6350 del 2025; Cons. Stato, IV, n. 8007 del 2025).
Nel caso di specie, il provvedimento sopravvenuto è stato adottato all’esito di un nuovo procedimento amministrativo, con autonoma valutazione della fattispecie. Esso non è stato impugnato e ha, nelle more, esaurito i propri effetti. Da qui la conclusione del Collegio: dall’annullamento dell’atto originario non potrebbe derivare alcuna utilità alla ricorrente, essendosi l’interesse trasferito sul provvedimento successivo.
Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito della controversia e la natura dei fatti hanno indotto il Tribunale a disporre la compensazione delle spese. Il Collegio ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo della parte interessata.
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Nota della Redazione
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