Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 548 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la parte che ha ottenuto una condanna al pagamento di un beneficio economico ha diritto all’esecuzione dell’obbligo nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni pubbliche. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina il pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere negata quando l’esiguità del debito la renda manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, in coerenza con i principi per il debitore pubblico affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Il Fatto
Con la sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare in favore del ricorrente il beneficio economico annuo di euro 500,00, tramite la carta elettronica introdotta dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per il periodo dall’anno scolastico 2022/23 all’anno 2024/25.
Ricevuta la notificazione, l’amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza, chiedendo l’ordine di pagamento dell’importo di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’ulteriore somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con vittoria delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il titolo giudiziale è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, applicabile all’amministrazione pubblica debitrice.
La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che il Ministero non ha effettuato pagamenti nemmeno parziali. L’amministrazione, costituita con memoria di stile, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, senza fornire alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Di conseguenza, al Ministero resistente va assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali; egli provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, con atti a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio non accoglie invece la domanda di pagamento dell’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La norma esclude l’uso delle astreintes quando risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto secondo i criteri indicati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie assumono rilievo, oltre alle difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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