Ottemperanza: sostituzione del commissario ad acta inerte senza delega (TAR Campania n. 1654 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta che non porta a compimento l’incarico e non chiarisce le ragioni del proprio ritardo deve essere rimosso e sostituito. La nomina va disposta in capo a un organo di vertice dell’amministrazione tenuta all’esecuzione, senza facoltà di delega, con assegnazione di un termine perentorio per l’adozione del provvedimento di liquidazione. La condotta dell’amministrazione e del commissario, pur in spregio delle decisioni di giustizia, integra la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. solo se rivela consapevolezza della non spettanza della prestazione o un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale.
Il Fatto
La ricorrente, docente assunta con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali.
La sentenza rimase ineseguita. Il TAR Campania accolse il giudizio di ottemperanza, nominando commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega, e condannando l’amministrazione agli interessi per ogni giorno di ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il commissario delegò l’incarico a un direttore generale, che dispose la ricostruzione della carriera ma non liquidò la somma dovuta. Dopo un’ordinanza che confermava l’incarico e impartiva direttive, la ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario e la condanna dell’amministrazione per lite temeraria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal diritto della parte vittoriosa a ottenere l’integrale esecuzione del giudicato. La nomina del commissario ad acta, disposta con la precedente sentenza di ottemperanza, risponde all’esigenza di assicurare la pienezza e l’effettività della tutela contro l’inerzia dell’amministrazione.
Il commissario, tuttavia, non ha adempiuto con completezza all’incarico né ha chiarito le ragioni per le quali non abbia provveduto nei tempi stabiliti dal TAR all’adozione del provvedimento di liquidazione. Il riscontro è decisivo: la perdurante inerzia non è giustificata e impedisce la soddisfazione del credito accertato.
Da qui la rimozione dall’incarico del commissario delegato e la sua riassunzione, in via sostitutiva, da parte del Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero, senza facoltà di delega. L’organo di vertice dovrà dare esecuzione alla sentenza ottemperanda mediante adozione del provvedimento di liquidazione, eventualmente in sostituzione del funzionario competente, non oltre quindici giorni dalla comunicazione della decisione. La scelta risponde all’esigenza di concentrare la responsabilità esecutiva su un soggetto munito di poteri effettivi.
Quanto alla richiesta di responsabilità aggravata, il Collegio richiama il principio per cui l’azione o la difesa è temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, riveli la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale (Cons. Stato, Sez. V, n. 4384 del 2014; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8120 del 2022).
Nel caso concreto, pur essendo la condotta dell’amministrazione e del commissario palesemente in spregio delle decisioni di giustizia, non si ravvisano i gravi presupposti di quel conclamato ostruzionismo che solo può giustificare la condanna per resistenza temeraria. La domanda è pertanto respinta. Il reclamo è invece accolto, con condanna del Ministero alle spese di giudizio.
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