Legittimo il diniego di rinnovo per mancata prova del lavoro autonomo (TAR Lombardia n. 3345 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è legittimo quando il richiedente non dimostra di esercitare un’attività imprenditoriale o professionale idonea a garantire, in chiave prospettiva, un’adeguata remuneratività, costituendo tale prova un presupposto essenziale e irrinunciabile del titolo richiesto. Il bilanciamento con l’interesse alla tutela dell’unità familiare, imposto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dai principi affermati dalla Corte costituzionale n. 88 del 2023, opera solo in presenza di familiari rientranti nell’elenco di quelli ammessi al ricongiungimento, non essendo sufficiente la convivenza con il fratello. La mancata reperibilità del richiedente all’indirizzo dichiarato non integra violazione del diritto di partecipazione procedimentale, gravando su di lui l’onere di comunicare il cambio di domicilio. Il provvedimento plurimotivato resta sorretto anche da un solo motivo autonomamente sufficiente.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Milano ha negato allo straniero il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A fondamento del diniego il Questore ha posto la condanna a un anno e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per reati in materia di stupefacenti, nonché la carenza di reddito da fonte lecita.
Avverso il decreto il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 5, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 per mancanza di effettivo bilanciamento, in particolare con la situazione familiare, e la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa notifica dell’avviso di avvio del procedimento. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 488 del 2022 per difetto di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando le ragioni già espresse in sede cautelare. Quanto al profilo procedimentale, il preavviso di rigetto è stato tentato l’11 luglio 2019 e non è andato a buon fine per l’irreperibilità del ricorrente all’indirizzo dichiarato. Tale esito non è imputabile all’Amministrazione, poiché era onere dell’interessato, consapevole della pendenza del procedimento, comunicare il cambio di domicilio.
Nel merito, il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova che la condanna riguardasse i reati lievi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990: la sentenza prodotta dall’Amministrazione lo condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
Quanto al bilanciamento con l’unità familiare, il Collegio ha richiamato i principi della Corte costituzionale n. 88 del 2023. L’interesse rilevante si configura in presenza di familiari rientranti nell’elenco di quelli con cui lo straniero avrebbe potuto chiedere il ricongiungimento: coniuge, partner, genitori e figli. Nel caso di specie il ricorrente ha in Italia solo un fratello, con cui si è trasferito dopo gli arresti domiciliari: la convivenza è stata ritenuta inidonea a superare l’effetto preclusivo della condanna.
Irrilevante è la circostanza che il familiare si faccia carico del mantenimento: il rilascio del permesso per lavoro autonomo presuppone che il richiedente dimostri di esercitare un’attività remunerativa in chiave prospettica. Non avendo egli provato, né in procedimento né in giudizio, di svolgere una remunerativa attività autonoma, manca la prova del presupposto essenziale del titolo richiesto. L’atto plurimotivato risulta quindi adeguatamente supportato. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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