Ricorso improcedibile senza impugnazione del diniego implicito (TAR Lombardia n. 2678 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo è soggetto al principio di libertà delle forme e la volontà provvedimentale può manifestarsi in forma espressa, tacita o implicita. Il provvedimento implicito sussiste quando la volontà dell’amministrazione si desume in modo inequivoco da un comportamento o da un provvedimento espresso, purché non vi sia una forma legale vincolata, il contegno provenga dall’organo competente e sia l’unica conseguenza possibile di quella volontà. Ove l’atto implicito sia lesivo della posizione giuridica dedotta in giudizio, la sua mancata impugnazione determina, secondo il momento in cui interviene, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’atto presupponente. Nel caso del divieto di prosecuzione di un’attività di pubblico spettacolo, il diniego dell’autorizzazione ne costituisce il presupposto logico e giuridico: annullato il divieto, l’amministrazione potrebbe adottarne un altro, permanendo la mancanza del titolo.
Il Fatto
La ricorrente, ente proprietario di un cine-teatro, svolgeva da decenni attività di pubblico spettacolo in un immobile agibile per 314 posti. Nel tempo il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco aveva più volte segnalato carenze e la mancanza del certificato di prevenzione incendi, senza mai rilasciarlo.
Nel novembre 2024, dopo la comunicazione di avvio del procedimento e il parere non favorevole della Commissione comunale di vigilanza, il Direttore del Settore Commercio-Suap del Comune adottava l’ordinanza n. 483 del 26.11.2024, recante divieto di prosecuzione di qualsiasi attività di pubblico spettacolo. La ricorrente impugnava quel solo provvedimento davanti al TAR, che respingeva la tutela cautelare. All’udienza il Collegio rilevava la possibile improcedibilità per mancata impugnazione del diniego implicito di autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’interno: il provvedimento impugnato si fonda sulla mancanza del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, organo incardinato in quel Ministero.
Il nodo centrale è la figura del provvedimento implicito, di elaborazione giurisprudenziale richiamata dal Collegio. La volontà provvedimentale può essere espressa, tacita o implicita. Quest’ultima ricorre al ricorrere di cinque presupposti: libertà delle forme, esteriorizzazione di un contegno amministrativo, competenza dell’organo, rapporto di condizionamento tra atto presupponente e atto presupposto, univocità del risultato.
Nel caso concreto tutti i requisiti sono integrati. Nessuna norma impone una forma solenne per il diniego dell’autorizzazione di pubblico spettacolo; il divieto impugnato è atto espresso del Direttore del Settore, organo competente ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000; il divieto in tanto può adottarsi in quanto a monte sussiste la volontà di non rilasciare il titolo; e tale volontà costituisce l’unica conseguenza possibile del parere negativo della Commissione, allegato al provvedimento come parte integrante.
Da qui la conseguenza processuale: la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche il diniego implicito, atto presupposto e lesivo. Poiché non lo ha fatto, il ricorso contro il divieto è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo privo di utilità l’annullamento di un atto a fronte di un titolo negativo divenuto inoppugnabile.
Il gravame è comunque infondato nel merito. Non risulta violato il principio di proporzionalità: l’art. 4, comma 2, d.p.r. n. 151/2011 esige, per l’attività di pubblico spettacolo, il certificato di prevenzione incendi, e l’inibizione tutela il preminente interesse di pubblica sicurezza. Le garanzie partecipative sono state rispettate mediante la comunicazione di avvio del procedimento e la valutazione delle osservazioni della ricorrente. Non è dovuto il preavviso di rigetto, trattandosi di procedimento officioso e non ad istanza di parte. La competenza del Comando dei Vigili del Fuoco ex art. 4, comma 2, riguarda la fattispecie opposta, dell’attività già autorizzata. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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