Traffico di influenze illecite: la riforma del 2024 regge (Corte cost. n. 185/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha riscritto il reato di traffico di influenze illecite previsto dall’articolo 346-bis del codice penale. La nuova formulazione restringe molto il reato, ma per la Corte resta dentro il margine di scelta che la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo lascia agli Stati. Una seconda questione, riferita all’articolo 11 della Costituzione, e’ stata dichiarata inammissibile.
Il caso. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma tratta un procedimento nato dalle forniture di mascherine durante l’emergenza sanitaria. Secondo l’accusa, un mediatore, sfruttando i rapporti con l’allora Commissario straordinario per l’emergenza, si sarebbe fatto promettere e consegnare oltre 11,9 milioni di euro da un imprenditore. In cambio avrebbe procurato al gruppo dell’imprenditore una posizione privilegiata nelle forniture dalla Cina, per un valore di circa 1.250.000.000 di euro, senza incarico formale ne’ contratto scritto. L’atto che il funzionario pubblico avrebbe dovuto compiere era, all’epoca, abuso d’ufficio.
Cosa e’ cambiato nel 2024. Prima il reato colpiva chi sfruttava o vantava relazioni esistenti oppure soltanto asserite e chiedeva denaro o altra utilita’ come prezzo di una mediazione illecita. La legge n. 114 del 2024 ha cambiato tre cose: contano solo le relazioni realmente esistenti e usate intenzionalmente; l’utilita’ deve essere economica; la mediazione illecita e’ ora definita dalla legge come quella diretta a far compiere al pubblico agente un atto contrario ai doveri d’ufficio che sia gia’ di per se’ un reato e da cui possa derivare un vantaggio indebito. La stessa legge ha abrogato l’abuso d’ufficio.
Il dubbio del giudice. Venuto meno l’abuso d’ufficio, il fatto contestato agli imprenditori non e’ piu’ punibile. Per il giudice l’articolo 12 della Convenzione di Strasburgo impone agli Stati un vero obbligo di punire il traffico di influenze, con un contenuto minimo piu’ ampio di quello scelto in Italia. La norma violerebbe quindi l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli internazionali.
Le questioni preliminari. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura basata sull’articolo 11 della Costituzione: quella disposizione non e’ il parametro adatto quando in gioco c’e’ un trattato internazionale ordinario. Ha invece ammesso la questione sull’articolo 117, pur potendo produrre effetti sfavorevoli agli imputati, richiamando la sentenza n. 95 del 2025.
Il ragionamento della Corte. L’obbligo internazionale esiste e vincola l’Italia, che nel 2019 non ha rinnovato le riserve apposte al momento della ratifica. Ma l’articolo 12 della Convenzione non spiega che cosa sia l’influenza indebita. La relazione esplicativa chiarisce solo che serve un intento corruttivo e che il lobbismo riconosciuto resta fuori, senza indicare dove passi il confine. Quel confine lo deve tracciare il legislatore nazionale, tenuto a scrivere norme penali sufficientemente precise. La Corte riconosce apertamente che la somma tra nuova formulazione e abrogazione dell’abuso d’ufficio riduce in modo incisivo l’area del reato: restano fuori gli accordi a pagamento per ottenere condotte contrarie ai doveri d’ufficio che non costituiscono reato, e i casi in cui il mediatore raggiunge il risultato senza corrompere nessuno. Nonostante questo, la scelta del 2024 rientra ancora nello spazio di discrezionalita’ lasciato dalla Convenzione. Da qui la decisione di non fondatezza.
L’invito al Parlamento. La Corte ha aggiunto un rilievo esplicito: manca in Italia una disciplina organica del lobbismo. Introdurla permetterebbe di definire quali forme di influenza sono illecite e di rivedere le scelte sul traffico di influenze, oggi senza sanzione anche davanti a condotte di indubbia gravita’.
Cosa cambia in pratica. L’articolo 346-bis resta in vigore nel testo del 2024. Chi si fa pagare per intervenire presso un funzionario pubblico commette reato solo se usa relazioni realmente esistenti, riceve una utilita’ economica e punta a fargli compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio che sia gia’ un reato. Le condotte che avevano come obiettivo il vecchio abuso d’ufficio non sono piu’ punibili. Un eventuale ampliamento del reato potra’ arrivare solo da una nuova legge del Parlamento, non da questa sentenza.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/185