Adozione di maggiorenne con figli minori: divieto confermato (Corte cost. n. 215/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 291, primo comma, del codice civile. Quella norma impedisce di adottare una persona maggiorenne a chi ha figli minorenni. Il divieto resta in vigore: la Corte non lo ha rimosso e non ha dato al giudice il potere di superarlo caso per caso.
Il caso. Due coniugi hanno chiesto al Tribunale di Civitavecchia di adottare un ragazzo ormai maggiorenne, nato nel 2004. La moglie lo aveva conosciuto durante un progetto di inclusione lavorativa avviato presso una scuola professionale della Regione Lazio. Con il tempo era nato un rapporto di fiducia e la famiglia lo aveva ospitato in casa al compimento dei diciotto anni. I due coniugi hanno pero’ anche due figlie minorenni. Il tribunale ha nominato un curatore speciale per rappresentarle. Dalla relazione del servizio sociale del Comune di Civitavecchia e dall’ascolto delle bambine in udienza e’ emerso che le due considerano il ragazzo un fratello maggiore e che dall’adozione non deriverebbe loro alcun pregiudizio.
Il dubbio sollevato. Il tribunale non poteva accogliere la domanda. L’articolo 291 vieta l’adozione a chi ha discendenti minori e il divieto opera in modo automatico, senza permettere alcuna verifica della situazione concreta. Il giudice ha quindi chiesto alla Corte di aggiungere alla norma un’eccezione: adozione possibile quando risulti nel caso concreto l’assenza di pregiudizio per i minori. Secondo il tribunale l’automatismo sacrifica legami affettivi gia’ esistenti e costituisce un’ingerenza eccessiva nella vita privata e familiare, in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricostruisce prima come e’ cambiato l’istituto. In origine si poteva adottare un maggiorenne solo se non si avevano discendenti, perche’ l’adozione serviva a trasmettere cognome e patrimonio a chi non aveva figli. Con la sentenza n. 557 del 1988 il divieto e’ caduto quando i figli sono maggiorenni e danno il loro assenso. Con la sentenza n. 345 del 1992 il tribunale puo’ decidere ugualmente quando l’assenso non si puo’ ottenere perche’ il figlio e’ incapace. Negli ultimi decenni, aggiunge la Corte, l’adozione del maggiorenne non serve piu’ solo a trasmettere un patrimonio: da’ riconoscimento giuridico a legami affettivi e di solidarieta’ consolidati nel tempo, che fanno parte dell’identita’ della persona.
Il punto critico riconosciuto. Su questa base la Corte afferma apertamente che il divieto legato alla presenza di figli minorenni presenta profili di criticita’, proprio per la sua fissita’. Il divieto nasce dall’esigenza di non privare i figli minori della possibilita’ di decidere personalmente, una volta diventati maggiorenni. Ma applicato in modo automatico impedisce sempre di valutare quanto siano intensi i rapporti di convivenza e di affetto gia’ esistenti tra l’adottando e quei figli, e quindi anche il loro interesse a vedere riconosciuti quei legami.
Perche’ la Corte non e’ intervenuta. Nonostante questo, le questioni sono state dichiarate inammissibili. La modifica richiesta sarebbe un intervento di sistema: bisognerebbe ripensare l’intera disciplina dell’istituto, con un tasso di manipolazione della norma che spetta solo al legislatore. C’e’ poi un problema processuale. Valutare l’interesse dei figli minori significherebbe ascoltarli e confrontare le loro posizioni con quelle degli altri componenti della famiglia. Servirebbero forme, garanzie e cautele apposite, che oggi non esistono nel procedimento camerale previsto dagli articoli 311 e seguenti del codice civile. Scegliere quelle regole e’ una decisione di politica processuale riservata al Parlamento.
Cosa cambia in pratica. Per ora nulla. Chi ha figli minorenni non puo’ adottare una persona maggiorenne, neppure se dimostra che i figli non subiscono alcun danno e che il rapporto familiare esiste gia’ nei fatti. L’adozione resta possibile quando i figli dell’adottante sono maggiorenni e prestano l’assenso. Chi ha figli piccoli deve quindi attendere che diventino maggiorenni e diano il loro consenso. La Corte ha comunque messo per iscritto che l’automatismo e’ problematico: un cambiamento puo’ arrivare solo da una legge.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/215