Tenuita’ del fatto: resta esclusa dal giudice di pace (Corte cost. ord. n. 219/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha confermato che la particolare tenuita’ del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice penale non si applica ai reati di competenza del giudice di pace. Con l’ordinanza n. 219 del 2025, depositata il 30 dicembre, ha dichiarato le questioni in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate.
I due istituti. L’articolo 131-bis del codice penale prevede una causa di esclusione della punibilita’: il fatto e’ reato, ma il giudice proscioglie perche’ l’offesa e’ particolarmente tenue. Davanti al giudice di pace opera invece un istituto diverso, l’articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che prevede una causa di esclusione della procedibilita’ per particolare tenuita’ del fatto. La differenza pratica piu’ evidente e’ che la dichiarazione di improcedibilita’ e’ preclusa se la persona offesa si oppone.
Il caso. Il Giudice di pace di Lecce procedeva per lesioni personali e minaccia, con il vincolo della continuazione. Riteneva di poter definire il processo applicando l’articolo 131-bis del codice penale, ma quella strada e’ sbarrata da un orientamento consolidato della Corte di cassazione, che esclude l’istituto per i reati di competenza del giudice di pace.
Il dubbio del giudice. Il rimettente ha sollevato la questione richiamando gli articoli 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 della Costituzione. Sosteneva che la norma piu’ favorevole dovrebbe applicarsi a tutti i reati, che sia irragionevole prevedere il proscioglimento per tenuita’ nel processo ordinario e non davanti al giudice di pace, e che la finalita’ conciliativa di quel procedimento potrebbe essere raggiunta con altri strumenti, come la remissione della querela. Aggiungeva due elementi che riteneva nuovi: il giudice onorario di pace sarebbe divenuto stabile e gli sarebbero state attribuite maggiori competenze.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha respinto l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato sulla descrizione del fatto: il giudice aveva spiegato a sufficienza perche’ la questione fosse necessaria per definire il processo. Sul resto, pero’, ha rilevato che si tratta di questioni gia’ decise. Per gli articoli 2, 24, 102 e 111 della Costituzione le censure sono manifestamente inammissibili perche’ generiche e meramente assertive: il rimettente riproduce il testo dei parametri senza spiegare in che modo sarebbero violati, e per l’articolo 24 la violazione e’ soltanto indicata. Sono le stesse lacune gia’ riscontrate nell’ordinanza n. 224 del 2021, che aveva definito questioni identiche dello stesso giudice. Per gli articoli 3, 25 e 27 le questioni sono manifestamente infondate. La Corte da’ continuita’ alla sentenza n. 120 del 2019: il procedimento penale davanti al giudice di pace e’ un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale. E’ un rito orientato piu’ alla composizione del conflitto che alla repressione, con particolare risalto alla posizione della persona offesa, improntato a snellezza e rapidita’, e riguarda reati di ridotta gravita’ che nascono da conflitti prevalentemente privati. Queste connotazioni giustificano l’alternativita’ dei due istituti. Le novita’ indicate dal rimettente non reggono: la conferma dei magistrati onorari in servizio non muta la loro natura onoraria e non incide sui caratteri del procedimento, mentre l’affermazione sulle maggiori competenze resta generica. La Corte ricorda infine che il rispetto tendenziale dei propri precedenti e’ condizione dell’autorevolezza delle decisioni delle giurisdizioni superiori.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia. Chi e’ imputato davanti al giudice di pace per reati come lesioni personali o minaccia non puo’ chiedere il proscioglimento per particolare tenuita’ del fatto previsto dall’articolo 131-bis del codice penale. Puo’ invece contare sull’articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che porta a una dichiarazione di improcedibilita’. Quella strada, pero’, dipende anche dalla persona offesa, che con la propria opposizione puo’ impedirla.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/219