Continuazione tra reati di bancarotta e momento delle condotte (Cass. pen. n. 40764/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta relativi a diversi fallimenti, la contiguità o distanza temporale tra i reati deve essere valutata con riferimento alle singole condotte delittuose (distrattive, dissipative, documentali), non rispetto al dato formale della dichiarazione di fallimento, che non è dominabile dal soggetto agente e può intervenire anche a notevole distanza di tempo. L’indagine del giudice deve tenere conto dei vari momenti nei quali i singoli comportamenti del reo hanno avuto concreta manifestazione. La generica affermazione che le condotte siano espressione di uno “stile di vita” delinquenziale, senza esplicitazione dei presupposti, è insufficiente a escludere l’unicità del disegno criminoso.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per reati di bancarotta fraudolenta in qualità di amministratore di due società, dichiarate fallite a distanza di circa dieci anni (una nel 2008, l’altra nel 2018). La difesa chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati relativi ai due fallimenti, deducendo l’omogeneità dei reati, la sovrapposizione dei periodi di amministrazione e la comunanza del concorrente. La Corte d’appello di Firenze rigettava la richiesta, ritenendo significativa la distanza temporale di dieci anni tra le dichiarazioni di fallimento e qualificando le condotte come espressione di uno “stile di vita” dell’imputato. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza limitatamente alla continuazione. Ha rilevato che il primo argomento della Corte di appello (la distanza di dieci anni tra i fallimenti) tradiva un errore di diritto, in quanto il dato rilevante ai fini della continuazione non è la dichiarazione di fallimento, ma il momento di commissione delle condotte delittuose. La ratio della continuazione è il disegno criminoso unitario, che può essere provato da elementi esteriori, tra cui la contiguità temporale delle condotte. Le dichiarazioni di fallimento, invece, non sono dominate dal reo e possono intervenire molto tempo dopo le condotte, e quindi non sono idonee a escludere la continuazione. La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di reati di bancarotta, il giudice deve tener conto dei vari momenti in cui le condotte hanno avuto concreta manifestazione. Nel caso di specie, le condotte distrattive relative al secondo fallimento erano iniziate nel 2009, a pochi mesi dalla conclusione del primo, e si erano protratte per un periodo breve.
Quanto al secondo argomento (lo “stile di vita” dell’imputato), la Corte ha ritenuto l’affermazione assertiva e priva di esplicitazione dei presupposti. Lo “stile di vita” o “programma di vita delinquenziale” ricorre quando il reo commette un numero indeterminato di reati, non preordinati, in relazione alle occasioni, ma nel caso di specie la prossimità temporale e la compartecipazione dello stesso soggetto rendevano plausibile un disegno unitario. La Corte ha quindi rinviato per un nuovo esame, con l’indicazione di valutare correttamente i tempi delle condotte e di motivare adeguatamente l’eventuale esclusione del disegno criminoso.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione temporale corretta: L’avvocato che richieda la continuazione tra reati di bancarotta relativi a più fallimenti deve allegare e dimostrare la contiguità temporale delle condotte delittuose (distrazioni, falsificazioni), non limitandosi alla data delle dichiarazioni di fallimento, e deve contestare eventuali motivazioni del giudice che si basino sulla sola distanza tra i fallimenti, eccependo l’errore di diritto.
- Prova del disegno criminoso unitario: Il difensore deve fornire elementi concreti per dimostrare l’unicità del disegno criminoso, quali la contestualità temporale, l’omogeneità dei reati, l’identità del modus operandi, la comunanza dei soggetti coinvolti, la continuità nel tempo delle condotte; in assenza di una motivazione adeguata sulla esclusione del disegno, la Cassazione può annullare la sentenza.
- Limiti della nozione di “stile di vita”: La Corte di cassazione richiede che l’eccezione dello “stile di vita” per escludere la continuazione sia supportata da elementi concreti che dimostrino l’assenza di un progetto predeterminato; il difensore deve eccepire la genericità di tale affermazione quando non sorretta da prova, e ottenere il rinvio per una nuova valutazione.
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