Principi di diritto (Massima) La proposta di compensazione di cui all’art. 28-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce atto impugnabile davanti al giudice tributario, in quanto manifesta una pretesa dell’Amministrazione finanziaria e, in caso di mancata accettazione, determina la ripresa della procedura coattiva con conseguente pregiudizio per il contribuente. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, escludendosi ogni valutazione sulla sufficienza o completezza dell’apparato argomentativo, purché non sussistano ipotesi di motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile. La motivazione concisa, ma logicamente coerente e idonea a esprimere le ragioni della decisione, soddisfa il requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, con il quale venivano rettificate le imposte IRES, IRAP e IVA per l’anno 2011. In sede giudiziale, la Commissione tributaria provinciale, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, rideterminava i maggiori ricavi in una somma specifica. La sentenza veniva confermata in appello, con la precisazione che l’accertamento dovesse intendersi limitato a quanto stabilito dal consulente. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società una proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, mediante la quale, riconosciuto un credito d’imposta della società, si chiedeva di compensarlo con un debito iscritto a ruolo, comprensivo di somme per sopravvenienze attive non menzionate nel giudicato. La società impugnava tale proposta, ottenendo l’annullamento sia in primo grado che in appello. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva rigettato il gravame dell’Ufficio, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, esaminando i due motivi proposti. Con il primo motivo, l’Ufficio eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che la proposta di compensazione non sarebbe un atto impugnabile, non essendo un provvedimento autoritativo né immediatamente lesivo. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, in quanto la questione non era stata sollevata nei gradi di merito, e comunque infondato. Ha richiamato il proprio precedente orientamento (Cass. n. 24638/2017), secondo cui la proposta di compensazione ex art. 28-ter è un atto impugnabile perché, in caso di mancata accettazione, essa consente la ripresa della procedura coattiva, con conseguente pregiudizio per il contribuente. La pretesa tributaria ivi manifestata è quindi suscettibile di essere contestata in sede giurisdizionale, con la conseguenza che il contribuente può far valere l’eventuale estinzione del credito.
Quanto al secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR aveva illogicamente riferito ai soli ricavi, come rideterminati dal C.T.U., senza considerare le sopravvenienze attive pur oggetto di accertamento. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è limitato alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale. Tale verifica si esaurisce nella presenza di una motivazione che non sia assente, apparente, irrimediabilmente contraddittoria o incomprensibile, restando esclusa ogni valutazione sulla sua sufficienza o completezza. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la CTR, seppur in modo sintetico, aveva esplicitato le ragioni del rigetto dell’appello, facendo riferimento alla sentenza passata in giudicato che aveva rimodulato l’accertamento sulla base della C.T.U., con la precisazione che tale rideterminazione assorbiva ogni ulteriore rilievo, ivi comprese le sopravvenienze attive. La motivazione, dunque, non era apparente, ma logicamente coerente e idonea a giustificare il dispositivo, soddisfacendo il requisito del minimo costituzionale. La Corte ha pertanto rigettato integralmente il ricorso.