Principi di diritto (Massima) In tema di abuso del diritto (art. 10-bis della legge n. 212 del 2000), spetta all’Amministrazione finanziaria provare il disegno elusivo e le modalità attuative, mentre il contribuente ha l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino le operazioni realizzate. La costituzione di una società ad hoc per consentire la partecipazione a una gara d’appalto, ove richiesta dalla lex specialis, non integra di per sé un artifizio negoziale privo di sostanza economica. Il giudice del merito deve valutare l’intera operazione commerciale nel suo complesso, accertando se sussistano ragioni economiche apprezzabili, diverse dal mero risparmio d’imposta, che giustifichino l’operazione, come la necessità di compiere adempimenti amministrativi e gestionali complessi, la limitazione della responsabilità e la possibilità di dedurre i costi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava una plusvalenza da cessione immobiliare non dichiarata, ritenendo elusiva l’operazione posta in essere da una società costituita ad hoc. I soci della società, tra cui il ricorrente, avevano costituito la società Corso 26 Immobiliare S.r.l. per acquistare un immobile da una società che aveva stipulato un preliminare con una banca, per poi cedere le quote della società a un terzo acquirente, assoggettando la plusvalenza a imposta sostitutiva dell’2% anziché all’ordinaria tassazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, escludendo l’abuso del diritto. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo integrata l’elusione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, contestavano la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto sussistente l’abuso del diritto senza una adeguata valutazione delle ragioni economiche sottostanti all’operazione. La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento in materia di abuso del diritto, secondo cui il divieto di abuso si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto di strumenti giuridici, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. La prova del disegno elusivo incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre sul contribuente grava l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino l’operazione.
La Corte ha rilevato che la CTR aveva fondato la propria decisione su una ricostruzione della vicenda che non teneva conto di elementi decisivi. In particolare, il bando di gara per l’acquisto dell’immobile richiedeva espressamente che l’acquirente fosse una persona giuridica, circostanza che giustificava la costituzione della società e che la CTR aveva invece erroneamente considerato come indice di elusione. La Corte ha inoltre osservato che la società aveva svolto attività strumentali complesse (ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso, adempimenti amministrativi) che i singoli soci non avrebbero potuto compiere con la stessa efficienza, e che la limitazione della responsabilità e la deducibilità dei costi costituivano ulteriori ragioni economiche apprezzabili.
La Suprema Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per non aver adeguatamente valutato la complessiva operazione commerciale, limitandosi a rimarcare la brevità del lasso di tempo intercorso tra la costituzione della società e la cessione delle quote e l’entrata in vigore della disciplina fiscale agevolativa. Ha ritenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se l’operazione rispondesse a una normale logica di mercato e se sussistessero valide ragioni extrafiscali, di ordine organizzativo e gestionale, che la giustificassero. La Corte ha pertanto cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati e valuti tutti gli elementi addotti dalle parti, incluse le ragioni economiche sottese all’operazione.