Scioglimento anticipato del trust: la retrocessione al disponente è atto neutro (Cass. civ. Sez. V n. 23873/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituzione del trust e il conferimento dei beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri: non danno luogo a un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, poiché il trustee acquista solo formalmente la titolarità dei beni. La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 non integra autonomo e sufficiente presupposto d’imposta. Parimenti neutro è l’atto di ritrasferimento dei cespiti al disponente con scioglimento del vincolo di segregazione, che costituisce la vicenda uguale e contraria alla costituzione del vincolo. L’imposizione è dovuta soltanto al momento dell’attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento del programma negoziale. Solo tale interpretazione è conforme all’art. 53 Cost., che esige un’imposizione non arbitraria, connessa a un effettivo indice di ricchezza. All’atto di retrocessione difettano gli elementi costitutivi della liberalità e del concreto arricchimento.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata aveva costituito un trust autodichiarato allo scopo di segregare il patrimonio conferito, così da garantire, nei modi e nei termini di proposte di concordato preventivo, tre società in liquidazione. Era prevista la possibilità di cedere gli immobili di proprietà della disponente, inizialmente nominata anche trustee; con atto successivo il trustee era stato sostituito.
Dichiarata poi fallita la società, il curatore agiva ai sensi dell’art. 2901 c.c. per rendere inefficaci gli atti compiuti, tra cui la costituzione del trust. Nel corso del giudizio curatela e trustee raggiungevano un accordo conciliativo, trasfuso in verbale, con cui davano atto della volontà di sciogliere il vincolo e di attribuire la proprietà dei beni alla società, al fine di agevolare il soddisfacimento dei creditori.
L’ufficio finanziario notificava un avviso con cui liquidava l’imposta in misura proporzionale, oltre sanzioni, per un importo complessivo di € 55.017,50. Il ricorso era respinto in primo grado, avendo il giudice ravvisato nel verbale un vero e proprio atto di trasferimento. Il giudice d’appello confermava, ritenendo sussistente un doppio trasferimento: il primo alla costituzione del trust, il secondo al ritrasferimento avvenuto con la conciliazione giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge n. 364 del 1989. I beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, che ne è investito con obbligo di rendiconto. Il riconoscimento del trust implica quanto meno la separazione dei beni dal patrimonio personale del trustee, con le conseguenze che la legge regolatrice può prescrivere in punto di insolvenza, regime matrimoniale e successione.
Pur nella mancanza di un’organica disciplina interna, la Corte individua i fattori comuni della figura: il nucleo causale unitario dato dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello strumentale di segregazione; l’attuazione del vincolo mediante intestazione meramente formale dei beni al trustee, con poteri gestori circoscritti allo scopo; l’attribuzione al beneficiario di una posizione iniziale che non è diritto soggettivo sul bene, ma aspettativa o interesse qualificato a una gestione conforme.
Su tale premessa la Corte distingue i momenti negoziali rilevanti: l’atto istitutivo, non traslativo ma preparatorio ed enunciativo; l’atto di dotazione, comportante il trasferimento momentaneo al trustee in funzione degli obiettivi prefissati; l’atto di trasferimento finale al beneficiario. Solo quest’ultimo esprime capacità contributiva.
Ne consegue la neutralità della retrocessione, che rappresenta la vicenda uguale e contraria alla costituzione del vincolo. La Corte richiama a conferma l’art. 6, comma 4, della l. n. 112 del 2016, che nei trust in favore di persone con disabilità grave prevede la tassazione in misura fissa per il ritrasferimento ai disponenti in caso di premorte del soggetto debole: disposizione dal valore ricognitivo di un principio ordinamentale. La neutralità opera anche quando i beni retrocessi non coincidano con quelli originariamente segregati.
La Corte richiama inoltre l’orientamento per cui la rinuncia definitiva dei beneficiari individuati alla distribuzione dei beni comporta l’impossibilità di realizzare il programma negoziale e il ritorno del trust fund al disponente: l’anticipata cessazione fa venir meno il presupposto d’imposta, privando l’operazione della potenzialità di arricchimento gratuito dei terzi. Il giudice di merito non si è attenuto a tali principi, avendo ravvisato materia imponibile nello scioglimento anticipato, laddove solo il trasferimento effettivo ai creditori beneficiari avrebbe potuto essere tassato. La sentenza è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente, con compensazione delle spese di tutti i gradi in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza.
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