Disconoscimento generico delle copie fotostatiche e prova della notifica (Cass. civ. Sez. L n. 24167 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale da consentire di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Non sono sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive. Anche quando la parte intenda negare l’esistenza stessa dell’originale, la contestazione deve tradursi in una negazione chiara, univoca e non meramente dubitativa. La formula secondo cui dell’originale “si dubita l’esistenza” è inidonea a determinare il venir meno dell’efficacia probatoria delle copie ai sensi dell’art. 2719 c.c.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, limitatamente a plurime cartelle di pagamento e ad avvisi di addebito dell’istituto previdenziale rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo generico il disconoscimento della conformità all’originale della documentazione prodotta in fotocopia e non autenticata, e quindi utilizzabile ai fini della prova della notificazione. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione quanto alla validità delle notifiche degli atti presupposti, evidenziando che il disconoscimento era stato formulato con formula dubitativa e priva di specifica contestazione. Ha invece dichiarato integralmente compensate le spese di entrambi i gradi. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’istituto previdenziale si è costituito mediante deposito di procura; le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, perché generico, il disconoscimento della conformità agli originali della documentazione prodotta in copia fotostatica a prova della notifica. Sostiene che il disconoscimento sarebbe stato tempestivo e non generico, avendo la parte non solo contestato la conformità delle copie, ma anche messo in dubbio l’esistenza stessa degli originali, in conformità a un orientamento che ammette tale modalità di contestazione.
Il motivo è infondato. L’onere di disconoscere la conformità tra originale e copia fotostatica, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere assolto con dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale da consentire di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Non sono sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive. È vero che il disconoscimento può essere validamente formulato anche quando si neghi l’esistenza stessa dell’originale, non essendo allora esigibile l’indicazione analitica delle parti difformi. Tuttavia anche tale modalità deve tradursi in una negazione chiara, univoca e non meramente dubitativa, così da rendere percepibile l’oggetto della contestazione e consentire alla controparte e al giudice di apprezzarne la portata.
Nel caso di specie la dichiarazione resa in primo grado era formulata nei termini del disconoscimento della conformità all’originale della documentazione prodotta in fotocopia, con l’inciso secondo cui dell’originale “si dubita l’esistenza”. Una siffatta formula non integra una negazione chiara e univoca dell’esistenza degli originali, ma esprime soltanto un dubbio, privo di specificazione dei documenti cui si riferisce e dei profili di difformità. Essa si risolve in una contestazione generica e onnicomprensiva, non idonea a privare di efficacia probatoria le copie ai sensi dell’art. 2719 c.c. Nei precedenti in cui è stata riconosciuta efficacia al disconoscimento fondato sulla negazione dell’esistenza dell’originale, la parte aveva espressamente negato tale esistenza, mentre nel presente giudizio il ricorrente si è limitato a dubitarne, senza formulare una negazione puntuale.
Il disconoscimento di cui all’art. 2719 c.c. non produce gli effetti propri del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e non determina automaticamente l’inutilizzabilità della copia, ma impone al giudice di accertarne la conformità anche mediante altri elementi probatori, comprese le presunzioni. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il motivo è pertanto rigettato. Nulla sulle spese nei confronti delle parti che non hanno svolto attività difensiva. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
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Nota della Redazione
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