Giudicato esterno preclusivo nel riconoscimento dell’anzianità per i docenti delle scuole paritarie (Cass. civ. Sez. L n. 24210 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, ove riguardi il medesimo rapporto giuridico e un punto decisivo comune, è rilevabile anche d’ufficio e preclude il riesame della questione già decisa. Il servizio prestato presso scuole paritarie non è equiparabile a quello statale ai fini della ricostruzione della carriera, in difetto di espressa previsione normativa, né la disciplina unionale (Clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) impone un diverso trattamento, sussistendo elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento.
Il Fatto
Un gruppo di docenti, già dipendenti della Provincia Regionale di Palermo, aveva svolto servizio presso il Liceo Linguistico “Ninni Cassarà”, originariamente scuola pareggiata, poi divenuta paritaria e infine statalizzata. Transitati nei ruoli del Ministero dell’Istruzione mediante procedura di mobilità intercompartimentale, chiedevano il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente provinciale, ai fini della ricostruzione della carriera. Il Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Palermo, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo non equiparabile il servizio prestato presso le scuole paritarie a quello statale. I docenti hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che una parte dei ricorrenti aveva già ottenuto il riconoscimento del medesimo diritto in un precedente giudizio, con sentenza del Tribunale di Palermo n. 1320/2020, non impugnata e passata in giudicato. La Corte territoriale non aveva esaminato tale eccezione, pur espressamente dedotta. Secondo la Cassazione, il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio e precluderebbe il riesame della questione già decisa, in ossequio al principio del ne bis in idem.
Pertanto, la Corte ha accolto il motivo relativo al giudicato per tutti i ricorrenti che erano parti di quel giudizio, dichiarando la sentenza impugnata cassata senza rinvio per tali soggetti. Per tre dei ricorrenti, che non erano stati parti del precedente giudizio, la questione è stata invece esaminata nel merito.
Quanto al profilo della mobilità intercompartimentale, la Cassazione ha dichiarato inammissibili i relativi motivi, rilevando che i ricorrenti non avevano dimostrato di aver ritualmente proposto tale distinta causa petendi (fondata sull’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001) già nei gradi di merito, trattandosi di una questione nuova non compresa nel thema decidendum del giudizio di appello.
Per questi tre ricorrenti, la Corte ha esaminato il merito della questione relativa all’equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie a quello statale. Richiamando i recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4326/2026) e della Corte di Giustizia (causa C-543/23), la Cassazione ha ribadito che la legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, non ha equiparato il rapporto di lavoro dei docenti con la scuola paritaria a quello con la scuola statale, né ha esteso il regime delle scuole pareggiate. Tale differenziazione non viola il principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto sussistono elementi differenziali che rendono il diverso trattamento non irragionevole. I motivi sono stati quindi rigettati.
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