Spese del consulente di parte: documenti non soggetti a preclusioni (Cass. civ. Sez. 3 n. 4600/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese sostenute dalla parte per remunerare il proprio consulente tecnico rientrano tra le “spese” processuali di cui all’art. 91 c.p.c. e vanno liquidate d’ufficio dal giudice, anche in assenza di domanda o di nota spese. I documenti dimostrativi di tali spese non soggiacciono alle preclusioni istruttorie, trattandosi di atti a corredo dell’istanza di regolazione delle spese e non di fatti probatori del diritto dedotto in giudizio.
Il Fatto
Un soggetto, vittima di un sinistro stradale nel 2007, conveniva in giudizio il conducente, il proprietario del veicolo e l’assicuratore per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale di Viterbo accoglieva la domanda, riconoscendo un concorso di colpa del 20% alla vittima. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame proposto dal danneggiato, ritenendo infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno e la richiesta di rifusione delle spese per il consulente tecnico di parte, in quanto il relativo documento di spesa era stato prodotto solo con la memoria di replica in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso. Quanto al primo e al secondo, rileva che la Corte d’appello non poteva riformare in pejus la sentenza di primo grado in assenza di appello del danneggiante, e che non sussiste violazione del giudicato laddove la sentenza d’appello conferma la pronuncia di primo grado. Quanto al terzo, la Corte chiarisce che l’art. 137 cod. ass. disciplina il criterio di liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, ma non deroga all’onere della prova gravante sul danneggiato.
La Corte accoglie il quarto motivo, relativo alla rifusione delle spese per il consulente tecnico di parte. La Corte afferma che tali spese rientrano tra le “spese” processuali di cui all’art. 91 c.p.c., al pari di quelle sostenute per il difensore, e devono essere liquidate d’ufficio dal giudice, a prescindere da una domanda di parte o dal deposito della nota spese. La parte vittoriosa non deve necessariamente documentare la spesa per ottenere il rimborso; è sufficiente che abbia assunto l’obbligazione, anche se il pagamento non è ancora avvenuto.
La Corte esclude che i documenti dimostrativi del costo del consulente di parte soggiacciano alle preclusioni istruttorie, poiché non costituiscono fatti probatori del diritto o dell’eccezione, ma atti a corredo dell’istanza di regolazione delle spese. La produzione tardiva di tali documenti, sebbene possa precludere alla controparte la contestazione, non ne determina l’inutilizzabilità, potendo al più esporre la parte alle conseguenze di cui all’art. 88 c.p.c.
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